Cassazione Civile, Ordinanza n. 41245/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, rinuncia depositata dal difensore munito di procura e accettata da tutte le controparti costituite. In ragione della rituale estinzione del giudizio e della richiesta congiunta delle parti, la Corte ha disposto che nulla fosse provveduto sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio alcuni comproprietari di un fondo sito in Vico del Lazio chiedendo l'accertamento del proprio diritto di comproprietà sulla misura di un terzo, nonché la consegna delle chiavi del cancello che chiudeva l'accesso al predio e il riconoscimento del pari godimento del bene. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, adita da una delle convenute e con adesione degli altri comproprietari costituiti, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda originaria. In cassazione era stato proposto un unico motivo di ricorso, ma prima della decisione il ricorrente aveva rinunciato al ricorso; la rinuncia era stata accettata da tutte le controparti costituite e ribadita con successivo atto sottoscritto dai difensori di tutte le parti. La questione definita dalla Corte di cassazione riguarda quindi esclusivamente l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia rituale al ricorso.
Norme richiamate
nulla s'ha da provvedere sulle spese ex art 391 cod. proc. civ.
in caso di rinuncia al ricorso accettata da tutte le controparti costituite, il giudizio di legittimità si estingue e non occorre provvedere sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata dal difensore munito di valida procura e accettata da tutte le controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando l'estinzione del giudizio consegue a rinuncia rituale e vi è richiesta congiunta delle parti, la Corte può non provvedere sulle spese.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e definisce il procedimento in rito.
Come è indicizzato
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