Cassazione Penale, Sentenza n. 18125/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mistretta Nicolò: impugnava la condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) lamentando carenza della prova dell'elemento soggettivo e della struttura associativa (affectio societatis, fondo comune, ruoli, stabilità), censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la qualificazione della recidiva, contestava l'aggravante dell'associazione armata e la motivazione relativa a più episodi di tentata importazione (capi 2 e 9) e di acquisti/importazioni (capi 3 e 7), nonché la detenzione di munizioni (capo 14) e la decorrenza della prescrizione per taluni reati. Botto Sebastiano: impugnava la condanna per tentata importazione di 300 kg di hashish (capo 12), denunciando carenza di prova sulla completezza e serietà della trattativa (assenza di accordo su prezzo, luogo, modalità e controllo della sostanza), insufficiente prova della sua designazione come corriere e motivazione illogica e lacunosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sull'insussistenza del tentativo di importazione e sulle prove tratte dalle intercettazioni per la maggior parte degli episodi, confermando la sussistenza di trattative "affidanti" (viaggi all'estero, contatti ripetuti, riferimenti a quantitativi e prezzi, predisposizione del corriere e mezzi di trasporto). Ha rigettato le doglianze sulla prescrizione, calcolando correttamente i termini tenuto conto delle aggravanti ad effetto speciale e della recidiva. Ha dichiarato inammissibili o infondate altre censure (es. munizioni). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso di Mistretta in relazione alla contestazione associativa (art. 74 d.P.R. 309/90): la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha compiutamente valutato in motivazione la sentenza passata in giudicato che assolveva Tamburello Giacomo dall'associazione, omettendo di considerare l'effetto di tale irrevocabile assoluzione sul quadro probatorio dell'associazione; perciò la sentenza impugnata è annullata con rinvio limitatamente al capo 1 (associazione) e agli aspetti connessi (eventuali aggravanti e determinazione della pena). Per il resto le condanne e le pene sono confermate; il ricorso di Botto è rigettato.
Norme richiamate
La Corte richiede prova della struttura associativa (affectio societatis, fondo comune, ruoli, stabilità). La sentenza di merito va riesaminata quando intervengono pronunce definitive che incidono sulla ricostruzione dell'esistenza e della continuità del sodalizio
Norma-base per il traffico di stupefacenti: applicata sia nella forma consumata sia nel tentativo; la Corte valuta gli elementi che rendono la trattativa "affidante" e idonea a integrare il tentativo
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Aggravante per l'ingente quantitativo: la Corte consente il riconoscimento anche sulla base di 'droga parlata' quando, con rigorosa valutazione, il compendio probatorio mostra il superamento della soglia rilevante
Regola il tentativo: il comportamento deve essere idoneo e univoco rispetto al raggiungimento dell'accordo; la valutazione spetta al giudice di merito in base a elementi concreti (contatti, trasferte, prova del prezzo/quantitativo, versamenti, preparativi)
Codice penale, art. 99, comma 4
Recidiva qualificata (aggravante ad effetto speciale): incide sul calcolo della pena e sul computo dei termini di prescrizione sia nella parte minima sia in quella massima
Codice penale, art. 63, comma 4
Criterio moderatore per il concorso di circostanze ad effetto speciale ai fini del calcolo della pena e per determinare l'aumento applicato ai fini della prescrizione
Codice penale, artt. 157 e 161
Regole sul termine di prescrizione (decorrenza, aumenti, influsso delle aggravanti ad effetto speciale); la Corte ha applicato tali parametri per escludere la prescrizione dei reati principali
Norme sulle munizioni: contestate ma la doglianza è stata ritenuta generica e inammissibile
Costituzione, artt. 3 e 27
Richiamati in relazione al principio di proporzionalità della pena e alla valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria
Massime di principio
- Se viene contestata un'associazione (art. 74 d.P.R. 309/90), l'esistenza della societas sceleris deve essere dimostrata con elementi che rivelino la consapevolezza degli aderenti, la stabilità del vincolo, l'eventuale fondo/risorse comuni e l'organizzazione; pronunce definitive favorevoli ad un coimputato (assoluzione irrevocabile) devono essere valutate e motivate dal giudice di merito perché possono incidere sulla prova dell'associazione
- Il "tentativo di importazione" si configura non per meri contatti o sondaggi, ma quando la trattativa è concreta e affidante: rilevano numero e contenuto dei contatti, trasferte all'estero, incontri di persona, accordi o riferimenti su quantitativo, prezzo, modalità di consegna, predisposizione del corriere e mezzi di trasporto; la valutazione è di fatto e di esclusiva competenza del giudice di merito
- La "droga parlata" (prove tratte da intercettazioni) può legittimare condanne e il riconoscimento di aggravanti (es. ingente quantitativo) ma richiede un rigoroso esame del compendio probatorio e una motivazione puntuale e logica che colleghi le conversazioni agli elementi costitutivi del reato
- Nelle responsabilità correlate al ruolo di "corriere", la prova può emergere dalla convergenza di indizi (designazione, disponibilità manifestata, controlli sull'evoluzione della trattativa, contatti ripetuti) anche in assenza di un esplicito accordo economico sul compenso, purché il quadro sia univoco e logico
- Per la prescrizione, quando sono presenti aggravanti ad effetto speciale e recidiva qualificata si deve considerare il criterio moderatore di art. 63 c.4 e l'incidenza della recidiva anche sul termine massimo (art. 161); il calcolo va effettuato caso per caso e può escludere l'estinzione per prescrizione anche per reati datati
- In sede di Cassazione è difficile ottenere la riconsiderazione del merito dei fatti: le critiche che pongono una diversa interpretazione delle stesse prove sono in gran parte inammissibili, salvo vizio di motivazione macroscopico o inosservanza di norme rilevanti (es. omesso esame di una sentenza passata in giudicato che incida sul giudizio)
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