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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33385/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per ricettazione (art. 648 c.p., capo 11). Originariamente contestate due ipotesi di ricettazione su due autovetture: il ricorrente era stato assolto per il capo 32 e condannato per il capo 11 nonostante fosse su un'altra autovettura. I giudici di merito hanno ritenuto che, pur non essendo sul veicolo di provenienza illecita, egli avesse concorso nel reato perché era a conoscenza dello scopo illecito del viaggio e frequentava il conducente dell'autovettura oggetto di ricettazione (circostanza descritta come se fosse un "convoglio"). La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che mancavano l'azione materiale (possesso o ricezione del bene) e l'elemento psicologico richiesto per la ricettazione; la consapevolezza del solo fine illecito del viaggio non equivale alla consapevolezza della provenienza illecita del veicolo che il ricorrente non deteneva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "l'imputato non ha commesso il fatto". Motivazione: il reato di ricettazione è istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; è quindi necessario che l'autore abbia consapevolezza della provenienza illecita nel momento in cui consegue direttamente il possesso. Nel caso di specie non risultano elementi che dimostrino che Marku abbia avuto il possesso del bene o consapevolezza della sua provenienza al momento dell'acquisizione; la valutazione della consapevolezza si è basata su mere congetture (frequentazione con il conducente e conoscenza dello scopo illecito del viaggio) insufficienti a provare la partecipazione alla ricettazione. Pertanto annullamento senza rinvio e proscioglimento per il capo contestato.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Il reato di ricettazione richiede il possesso della cosa di provenienza delittuosa e la consapevolezza della sua provenienza illecita; si consuma istantaneamente nel momento in cui l'agente ottiene il possesso.

  • Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri

    Conferma la natura istantanea della ricettazione e che la condotta successiva alla ricezione non rileva ai fini della consumazione del reato.

  • Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini

    Sottolinea la necessità della consapevolezza della provenienza illecita al momento dell'acquisizione del possesso per integrare la fattispecie della ricettazione.

  • Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan

    Ribadisce che l'integrazione della ricettazione richiede che l'autore consegua direttamente, in qualsivoglia modo, il possesso della cosa proveniente da delitto con la consapevolezza della provenienza illecita.

  • Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito

    Stabilisce che non risponde del reato di ricettazione chi non ha ricevuto il bene ma se ne limita a fare uso successivamente insieme agli autori del reato; la mera adesione psicologica o la consapevolezza successiva non integrano la compartecipazione necessaria.

Massime di principio

  • Per la ricettazione è indispensabile la prova che l'imputato abbia acquisito direttamente il possesso della cosa di provenienza illecita e che al momento di tale acquisizione fosse consapevole della provenienza delittuosa.
  • La natura istantanea del reato esclude di desumere responsabilità penale dal comportamento successivo alla ricezione o da una "adesione morale" a fatti precedenti commessi da altri.
  • La prova fondata su mere congetture (frequentazione, partecipazione a un viaggio con finalità illecita, presenza in un "convoglio") non è sufficiente per ritenere integrati gli elementi costitutivi della ricettazione rispetto a chi non ha avuto la disponibilità materiale del bene.
  • Quando l'imputato non era sul veicolo di provenienza illecita, il pubblico ministero deve dimostrare o l'effettiva consegna/possesso del bene da parte dell'imputato o un chiaro accordo preventivo che lo renda partecipe dell'acquisizione; altrimenti è probabile l'annullamento per mancata prova del fatto.
  • In casi analoghi la difesa deve puntare sul requisito temporale e soggettivo del reato (possesso e consapevolezza al momento dell'acquisizione); il giudice deve evitare inferenze arbitrarie basate solo su circostanze collaterali.

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