Cassazione Penale, Ordinanza n. 38060/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e in appello per un furto aggravato in concorso commesso a Lugo il 21 settembre 2017, hanno proposto un unico ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia. Con un solo motivo hanno dedotto la violazione di legge, lamentando che la motivazione della sentenza d'appello fosse carente e meramente apparente. La doglianza era formulata in modo generico e mirava, in sostanza, a contestare la sufficienza della motivazione con cui la Corte territoriale aveva confermato l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha osservato che la censura, formulata genericamente come violazione di legge, può essere ricondotta solo al vizio di motivazione apparente, non anche alle figure della motivazione carente o inidonea, non deducibili in sede di legittimità. Ha quindi rilevato che non ricorreva alcuna motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata aveva dato conto in modo puntuale dell'iter logico-argomentativo posto a base della responsabilità penale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura di violazione di legge, se formulata in modo generico e riferita alla motivazione, può riguardare soltanto la motivazione apparente, non la mera carenza o inidoneità motivazionale.
È richiamato implicitamente come norma che impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, la cui inosservanza integra un vizio rilevante come nullità solo nei casi di motivazione apparente.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014
La motivazione apparente è quella che, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione perché priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una deduzione di violazione di legge riferita alla motivazione è scrutinabile solo se si traduce in un vero vizio di motivazione apparente, cioè in una motivazione solo apparente e non comprensibile nel suo fondamento logico.
- La motivazione apparente ricorre esclusivamente quando il provvedimento, pur esistente sul piano grafico, non renda percepibile il ragionamento decisorio o presenti linee argomentative talmente scoordinate da impedire di comprendere le ragioni della decisione.
- Non è denunciabile in cassazione, come vizio di motivazione, la mera insufficienza, carenza o inidoneità dell'apparato motivazionale se la sentenza consente comunque di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata dia conto in modo puntuale e comprensibile delle ragioni della decisione, la doglianza sulla motivazione è infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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