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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23294/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Un gruppo di soggetti, già ricorrenti nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 8567/2023, ha chiesto la correzione di un preteso errore materiale contenuto in tale ordinanza. Secondo gli istanti, la Corte avrebbe erroneamente indicato il Comune di Taranto e la Provincia di Taranto come parti del giudizio di cassazione e, per questo, avrebbe disposto la condanna al rimborso delle spese in loro favore. Gli istanti sostenevano invece che la notificazione del ricorso nei confronti di tali enti fosse stata effettuata solo a fini di litis denuntiatio, senza attribuire loro la qualità di parti del giudizio di legittimità; da ciò facevano derivare l'assenza dei presupposti per la condanna alle spese in favore di quei soggetti. La Corte ha però rilevato che la doglianza non riguardava un mero difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e sua rappresentazione grafica, ma contestava in sostanza l'errore di diritto nell'avere qualificato quei soggetti come parti del giudizio, cioè una questione di interpretazione e qualificazione processuale, non emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che il procedimento ex art. 391-bis c.p.c. è limitato alla correzione di errori materiali o di fatto che emergano dal testo del provvedimento come difformità tra volontà del giudice e sua trascrizione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione. Poiché nel caso concreto la censura mirava a rimettere in discussione la qualificazione processuale di alcuni soggetti come parti del giudizio di cassazione, si trattava di un asserito error iuris e non di un errore materiale; per questo l'istanza non era proponibile con il rimedio prescelto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    il rimedio per correzione degli errori è esperibile solo per difetti di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica del provvedimento, non per errori di diritto che incidano sul contenuto concettuale della decisione

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile solo quando il vizio sia un mero scarto tra la volontà del giudice e la sua esternazione testuale, immediatamente rilevabile dal provvedimento stesso.
  • Non è consentito utilizzare la correzione di errore materiale per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o qualificazioni processuali contenute nella decisione, poiché tali censure attengono a un eventuale error iuris.
  • La distinzione decisiva è tra errore materiale o di fatto, emendabile senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia, ed errore di diritto, che richiede rimedi impugnatori diversi e non la correzione ex art. 391-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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