Ordinanza n. 12493/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio dell’Ambasciata italiana in Pakistan su domanda di visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata italiana in Pakistan sulla domanda di visto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Ambasciata italiana in Pakistan sulla propria domanda di visto. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risultava provata la rituale notificazione del ricorso all'Amministrazione resistente.
La decisione
Il Collegio non ha deciso definitivamente sull'azione avverso il silenzio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitatamente alla questione dell'ammissibilità derivante dalla mancata prova della rituale notificazione del ricorso all'Amministrazione. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
La norma è stata utilizzata per consentire alle parti di presentare memorie sulla questione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione, relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di prova della rituale notificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea richiamata, dell'ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla sola questione rilevata, prima di definire il giudizio.
- La rituale notificazione del ricorso all'amministrazione resistente costituisce una condizione la cui mancanza, ove non adeguatamente provata, può determinare l'inammissibilità del ricorso; prima di adottare tale pronuncia, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla relativa questione quando essa emerga dopo il passaggio in decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 296/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 297/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →