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Ordinanza

Ordinanza n. 12493/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del silenzio dell’Ambasciata italiana in Pakistan su domanda di visto.

Giustizia amministrativa202605514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata italiana in Pakistan sulla domanda di visto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Ambasciata italiana in Pakistan sulla propria domanda di visto. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risultava provata la rituale notificazione del ricorso all'Amministrazione resistente.

La decisione

Il Collegio non ha deciso definitivamente sull'azione avverso il silenzio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitatamente alla questione dell'ammissibilità derivante dalla mancata prova della rituale notificazione del ricorso all'Amministrazione. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    La norma è stata utilizzata per consentire alle parti di presentare memorie sulla questione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione, relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di prova della rituale notificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea richiamata, dell'ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla sola questione rilevata, prima di definire il giudizio.
  • La rituale notificazione del ricorso all'amministrazione resistente costituisce una condizione la cui mancanza, ove non adeguatamente provata, può determinare l'inammissibilità del ricorso; prima di adottare tale pronuncia, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla relativa questione quando essa emerga dopo il passaggio in decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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