Cassazione Civile, Ordinanza n. 05344/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede/attrice)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta domanda di risoluzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda per grave inadempimento della controparte. Il Tribunale di Benevento, rilevando la pendenza di un altro giudizio davanti alla Corte d'Appello di Napoli relativo al medesimo contratto e in cui era stata chiesta parimenti la risoluzione per inadempimento, ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. L'erede della parte originaria ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo l'insussistenza del presupposto della pregiudizialità: i due giudizi avrebbero riguardato profili di inadempimento diversi e, inoltre, la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. sarebbe stata illegittima perché la sentenza impugnata nel giudizio pregiudicante aveva rigettato tutte le domande e non si era invocata l'autorità di una decisione favorevole alla parte sospesa. La ricorrente ha quindi censurato la motivazione del provvedimento di sospensione come meramente generica e priva di adeguata giustificazione sull'opportunità della sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha ordinato la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, con riassunzione nel termine di legge. Ha ritenuto che la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione concreta sulle ragioni di opportunità e sulla possibilità effettiva di riforma della decisione invocata nel diverso giudizio; nel caso concreto, il Tribunale si era limitato a un richiamo generico alla pendenza di un altro giudizio sul medesimo contratto, senza spiegare adeguatamente né la diversità dei presupposti delle due domande di risoluzione né le ragioni per cui la precedente decisione dovesse essere considerata realmente pregiudicante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
regolamento necessario di competenza
È il rimedio utilizzato per impugnare l'ordinanza di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
sospensione facoltativa del processo
La sospensione è legittima solo se il giudice motiva in modo concreto sulle ragioni di opportunità e sulla reale incidenza della decisione impugnata nel diverso giudizio; non basta un riferimento generico alla pendenza di una causa connessa o al medesimo rapporto contrattuale.
nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016
Ha consentito la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso.
Richiamato nelle conclusioni del Procuratore Generale come possibile ragione per dichiarare la litispendenza tra i due giudizi, ma non è stata accolta o decisa dalla Corte nel provvedimento.
Richiamato nelle conclusioni del Procuratore Generale in relazione alla conseguenza della dichiarazione di litispendenza, ma non oggetto della decisione finale.
Massime di principio
- La sospensione facoltativa del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. presuppone non solo la pendenza di un giudizio pregiudicante, ma anche una motivazione specifica sulle ragioni per cui la definizione di quel giudizio possa incidere concretamente sulla causa sospesa.
- Il giudice che sospende il processo deve indicare circostanze di fatto o di diritto che rendano plausibile la riforma della decisione invocata nel giudizio pregiudicato; non è richiesta un'analitica prognosi sul merito dell'impugnazione, ma non è sufficiente un richiamo apodittico o generico alla connessione tra le controversie.
- Quando due domande di risoluzione contrattuale riguardano il medesimo contratto ma poggiano su inadempimenti o presupposti diversi, la mera identità del rapporto negoziale non basta, da sola, a fondare la sospensione per pregiudizialità.
- L'ordinanza di sospensione resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. è impugnabile con regolamento necessario di competenza, e il controllo della Cassazione verte sulla sussistenza dei presupposti giuridici del potere esercitato e sull'esistenza di una motivazione non meramente apparente.
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