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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34769/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 26 febbraio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 6 febbraio 2023. Secondo i giudici di merito, l’imputato, insieme a due soggetti rimasti ignoti, aveva tentato di introdursi nella proprietà privata della persona offesa scavalcandone il muro di cinta, per poi fuggire dopo essere stato scoperto; i correi erano travisati e avevano arnesi atti allo scasso e una pistola a salve. La condotta era stata qualificata come tentato furto in abitazione in concorso. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza d’appello e la violazione del diritto di difesa, sostenendo che, nonostante la tempestiva richiesta del difensore di trattazione orale, non gli fosse stato comunicato il mutamento dal rito cartolare alla discussione in presenza. Con il secondo motivo ha lamentato di non aver ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale. Con il terzo e il quarto motivo ha censurato il mancato esame della proposta di concordato da parte della Corte d’appello e la mancata espressione del Procuratore generale su di essa.

La decisione

La Corte ha accolto la censura relativa alla mancata comunicazione al difensore di fiducia dell’accoglimento della richiesta di trattazione orale. Ha rilevato che l’impugnazione era stata proposta prima del 30 giugno 2024 e che, pertanto, si applicava la disciplina emergenziale dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, come mantenuta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, non l’art. 598-bis, comma 2, c.p.p. Sebbene l’udienza del 26 febbraio 2026 si fosse effettivamente svolta in presenza, il difensore di fiducia non aveva ricevuto formale comunicazione del mutamento di rito; in sua assenza era comparso un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. La mancata comunicazione ha determinato una nullità non sanata, estesa agli atti successivi ai sensi dell’art. 185 c.p.p. La censura sulle conclusioni scritte del Procuratore generale è stata ritenuta inconferente, dato che il giudizio si era svolto in presenza. I motivi sul concordato sono stati dichiarati manifestamente infondati: la richiesta di conferma della sentenza da parte del Procuratore generale equivaleva a parere negativo sulla proposta e, in assenza di concordato, la Corte d’appello non aveva l’onere di pronunciarsi su un accordo non perfezionato. La sentenza è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    All’esame delle doglianze è utile premettere che allorquando sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali.

    In presenza di una censura per error in procedendo, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali e accertare i fatti rilevanti per decidere la questione.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Per le impugnazioni presentate entro il 30 giugno 2024 resta applicabile la disciplina emergenziale indicata, compreso l’art. 23-bis d.l. n. 137/2020.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Valorizzando l'esigenza di salvaguardare il diritto, di valenza costituzionale, a partecipare al processo in condizioni di parità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che a ciascuna delle parti sia comunicato l’accoglimento della richiesta di trattazione orale formulata da almeno una di esse.

    Nella disciplina emergenziale del giudizio d’appello, l’accoglimento della richiesta di trattazione orale deve essere comunicato a ciascuna parte, così da garantire la partecipazione al processo in condizioni di parità.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Conseguentemente, l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell’imputato dell'accoglimento della richiesta di una delle parti di trattazione orale determina una causa di nullità che, secondo alcune pronunce, sarebbe a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L’omessa comunicazione al difensore di fiducia dell’accoglimento della richiesta di trattazione orale integra una nullità per lesione delle garanzie difensive; nel caso deciso, la nullità non poteva ritenersi sanata.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Tale nullità non potrebbe comunque dirsi sanata dalla mancata eccezione da parte del difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    La presenza e l’eventuale mancata eccezione del sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. non sanano la nullità derivante dalla mancata comunicazione al difensore di fiducia.

  • art. 185 c.p.p.

    Osserva quindi il Collegio che la mancata comunicazione del mutamento di rito all’Avv. D’Anna ha determinato una nullità che, non potendo comunque ritenersi sanata, ha invalidato anche gli atti successivi ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., e che dunque determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

    La nullità non sanata si estende agli atti successivi dipendenti e comporta, nel caso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 599-bis, comma 1, c.p.p.

    Non essendosi, pertanto, in presenza di un concordato, secondo il chiaro significato desumibile dal comma 1 dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non era ipotizzabile alcun onere in capo alla Corte territoriale, nell’ambito di un accordo che è rimesso all’iniziativa delle parti.

    Il concordato in appello richiede un accordo delle parti; se tale accordo non si perfeziona, la Corte territoriale non è tenuta a valutarlo come concordato.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello regolato dalla disciplina emergenziale, l’accoglimento della richiesta di trattazione orale formulata da una parte deve essere comunicato anche alle altre parti, per garantire il contraddittorio e la partecipazione in condizioni di parità.
  • La mancata comunicazione al difensore di fiducia del mutamento dal rito cartolare alla trattazione orale determina una nullità che non è sanata dalla presenza in udienza di un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p.; la nullità si estende agli atti successivi dipendenti.
  • Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024, la disciplina transitoria mantiene applicabile il regime emergenziale d’appello previsto dall’art. 23-bis d.l. n. 137/2020.
  • La richiesta del Procuratore generale di confermare la sentenza impugnata manifesta il dissenso rispetto alla proposta di concordato; in mancanza di accordo, non sorge per la Corte d’appello un autonomo obbligo di sollecitare il parere del pubblico ministero o di valutare la proposta come concordato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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