Cassazione Penale, Ordinanza n. 08542/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18/06/2024, deducendo un unico motivo relativo alla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché la valorizzazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, era stata già posta a base del giudizio di maggiore pericolosità, tenendo conto dell'epoca dei precedenti, della gravità dei fatti e della maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto. Il ricorso si risolveva, secondo la Corte, nella richiesta di un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel caso concreto in euro 3.000.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesta il giudizio di recidiva deve confrontarsi in modo specifico con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; una censura meramente generica è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito circa la maggiore pericolosità dell'imputato quando il giudice di merito abbia già motivato sulla base dei precedenti penali, della loro specificità, dell'epoca di commissione e della gravità dei fatti.
- La deduzione di un vizio che mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del fatto e della personalità dell'imputato non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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