Ordinanza n. 59/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 20 del 01/03/2024 avente ad oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione”; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 05.07.2024: del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 80 del 03/05/2024 avente ad oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti” e relativo documento allegato; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 06.07.2026: del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 62 del 29/04/2026 avente ad oggetto “Programma Operativo 2026-2028. Adozione a norma dell’art. 1, comma 871, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199” e relativo documento allegato; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti ivi incluse le “prescrizioni vincolanti di modifica e integrazione richieste dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” con il parere acquisito al protocollo della Regione Molise n. 5091/2026 (Invio SiVAS 02/04/2026-86-P);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Commissario ad acta n. 20/2024 di approvazione del Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise, Decreto n. 80/2024 di aggiornamento del documento e Decreto n. 62/2026 di adozione del Programma Operativo 2026-2028, impugnati anche con motivi aggiunti
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha proposto ricorso e successivi motivi aggiunti per l'annullamento degli atti commissariali regionali concernenti la programmazione della rete sanitaria territoriale e il Programma Operativo 2026-2028, nonché degli atti presupposti, conseguenziali e connessi, incluse le prescrizioni ministeriali di modifica e integrazione. L'ordinanza non esamina i vizi di legittimità dedotti né il merito delle censure. Il Presidente del Tribunale ha invece rilevato l'esigenza organizzativa di verificare preventivamente quali giudizi pendenti richiedano un'effettiva trattazione nel merito e, ove permanga l'interesse, di acquisire indicazioni su eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti alla giustizia amministrativa.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio rivolto alle parti costituite: esse devono dichiarare se permanga l'interesse alla definizione nel merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti in primo o secondo grado. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento, non valuta la fondatezza dei motivi e non regola le spese.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dell'incombente istruttorio disposto dal giudice.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Valorizzato come base del dovere di cooperazione tra giudice e parti per verificare l'attuale interesse alla decisione e favorire la trattazione efficiente dei giudizi.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità dei ruoli di udienza e all'esigenza di inserire soltanto ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione dei giudizi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di attestare l'attualità dell'interesse alla decisione, nonché l'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o trattare il merito.
- Quando le parti dichiarano la persistente attualità dell'interesse alla decisione, il giudice può acquisire contestualmente indicazioni sulle connessioni oggettive o soggettive della causa con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire duplicazioni.
- Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo legittima l'adozione di incombenti istruttori funzionali alla selezione dei giudizi che richiedono un'effettiva trattazione del merito.
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