Cassazione Penale, Ordinanza n. 09297/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la rilevanza penale del possesso di un coltello e di un bastone. La difesa ha sostenuto che tali oggetti erano giustificati perché destinati alla pesca dei ricci. La Corte di cassazione ha esaminato il motivo alla luce del requisito del "giustificato motivo" previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, rilevando che la giustificazione addotta era stata formulata solo in dibattimento e quindi tardivamente, non essendo stata espressa immediatamente e non potendo essere verificata nell'attualità dai verbalizzanti. È stato inoltre ritenuto incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di merito secondo cui coltello e bastone non erano concretamente idonei a fungere da strumenti per la pesca dei ricci.
Norme richiamate
art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
Il giustificato motivo non coincide con una giustificazione dedotta a posteriori in giudizio, ma deve essere espresso immediatamente, in modo attuale e verificabile sul posto dagli operanti.
Massime di principio
- In materia di porto o detenzione di oggetti atti a offendere, il "giustificato motivo" deve risultare da una spiegazione resa nell'immediatezza del fatto e non può essere costruito ex post dalla difesa.
- La valutazione di merito sulla concreta idoneità dell'oggetto a fungere da strumento lecitamente giustificato non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente nella sua determinazione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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