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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1308/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza di inammissibilità n.48492/2022. Il ricorrente deduce che la decisione di inammissibilità è stata adottata senza la preventiva notifica dell'avviso di udienza camerale al difensore di fiducia; inoltre la notifica telematica è risultata ineseguita ("destinatario non presente sul sistema Reginde") e non è stato nominato un difensore d'ufficio durante la sospensione temporanea dell'esercizio professionale dell'avvocato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato, in parte, il ricorso nella fase "rescindente". Richiamata la giurisprudenza sul profilarsi dell'errore percettivo e sull'applicabilità dell'art. 625-bis quando venga omessa una notifica necessaria all'unico difensore, la Corte ha revocato l'ordinanza n.48492/2022 della VII Sezione Penale e ha fissato una nuova udienza pubblica per la trattazione del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 21 giugno 2021, indicando l'udienza del 14 febbraio 2024 alle ore 10. In sostanza l'ordine impugnato è stato annullato e il procedimento rinviato per rinnovato esame in udienza pubblica al fine di garantire il contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Strumento straordinario volto a correggere errori di fatto rilevanti: applicabile quando la decisione sia fondata su fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, su supposizione dell'inesistenza di un fatto positivamente stabilito, sull'omissione di esame di un motivo decisivo, o quando sia mancata, per errore percettivo, la notifica dell'avviso di udienza all'unico difensore dell'imputato.

  • art. 613, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione dell'avviso di udienza al difensore di ufficio o, se difesa di ufficio coincide con il ricorrente, la notifica al ricorrente stesso: la mancata attivazione di tale procedura, ove dovuta, integra profilo di invalidità della decisione camerale.

  • Sez. U. n.16103 del 27.3.2002 (giurisprudenza)

    Principio che delimita l'ambito di applicazione dell'art. 625-bis: il rimedio serve a riparare lo "sviamento" del giudizio per errori percettivi rilevanti; da questa pronuncia deriva la possibilità di procedere in due fasi (rescissione e rinnovazione dell'udienza) quando la correzione impone un nuovo contraddittorio.

  • Sez. II n.24809 del 24.7.2020 (giurisprudenza)

    Conferma che l'omesso avviso di udienza, se dovuto e rivolto all'unico difensore, può integrare l'ipotesi di errore percettivo sanabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis.

  • Sez. VII n.22168 del 13.3.2014, dep.2015 (giurisprudenza)

    Affermata la necessità della notifica dell'avviso di udienza camerale al difensore di fiducia per la corretta trattazione dell'udienza camerale nella VII Sezione Penale.

  • Sez. VI n.20093/2003 (giurisprudenza)

    Sostiene la prassi bifasica: caducazione immediata del provvedimento viziato e celebrazione successiva del nuovo giudizio in udienza pubblica quando la correzione dell'errore impone riconsiderazione dei motivi.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia (o, se del caso, al ricorrente quando difesa di ufficio) può costituire errore di fatto rilevante; è rimediabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
  • Il rimedio ex art. 625-bis è applicabile solo in presenza di un errore percettivo chiaro e decisivo (es. omissione di notifica dovuta o omissione dell'esame di un motivo decisivo), non per divergenze interpretative ordinarie.
  • La Corte può adottare una soluzione bifasica: revocare (rescindere) immediatamente l'atto viziato e fissare un'udienza pubblica per il rinnovato esame del ricorso, al fine di garantire il contraddittorio.
  • Quando il difensore di fiducia non può esercitare la difesa (es. sospensione temporanea), è necessario provvedere tempestivamente alla nomina del difensore d'ufficio e alla relativa notifica per evitare vizi procedurali.
  • In situazioni analoghe il ricorrente deve documentare l'ineseguità della notifica e la collegata privazione del contraddittorio; l'accertamento dell'errore percettivo conduce generalmente alla revoca della decisione e alla rinnovazione dell'udienza.

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