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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16315/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Castagna impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione agli arresti domiciliari disposta nel procedimento per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In primo grado era stato assolto per non aver commesso il fatto e la sentenza era definitiva. Il ricorrente deduce: (i) manifesta illogicità della motivazione perché si sarebbero richiamati comportamenti "opachi" o sospetti non riconducibili al narcotraffico per cui era stata applicata la misura; (ii) mancanza di motivazione per non avere valutato adeguatamente il comportamento processuale che avrebbe chiarito la sua posizione (dichiarazioni e documenti prodotti dall'imputato). La Corte territoriale aveva invece ritenuto che emergessero frequentazioni e comportamenti concreti (messaggi recapitati, accompagnamento presso acquirenti, contatti per elusione dei controlli portuali, consegna di denaro, dialoghi intercettati) idonei a integrare una colpa extraprocessuale grave ostativa al diritto all'indennizzo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che la motivazione della Corte d'appello è adeguata: i fatti materiali non sono stati esclusi dal giudice penale e sussistono elementi concreti (conversazioni registrate, continuità dei contatti con soggetti coinvolti nel narcotraffico, consegna di denaro, informazioni fornite per eludere controlli) che configurano frequentazioni ambigue e condotte di macroscopica leggerezza idonee a concorrere alla rappresentazione di attività illecita e quindi a far sorgere o mantenere il provvedimento restrittivo. Per tali ragioni è stata riconosciuta la colpa grave extraprocessuale e negato il diritto all'indennizzo; il ricorrente è poi stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale in relazione al reato per cui era stata applicata la misura cautelare; citata per identificare il delitto contestato agli altri soggetti del sodalizio (narcotraffico)

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi su colpa extraprocessuale, autonomia del processo di riparazione e onere motivazionale)

    concetto di colpa extraprocessuale individuata nelle "frequentazioni ambigue"; esigenza che gli elementi siano "accertati o non negati"; colpa che abbia "dato causa" o "concorso a dar[e] causa" alla detenzione

    La Corte ricorda che l'esclusione dell'indennizzo per colpa grave può fondarsi su comportamenti extraprocessuali (es. frequentazioni ambigue, connivenza apparente) quando sussistono elementi concreti e non meramente congetturali e deve essere accertato un rapporto causale tra tali condotte e l'adozione della misura; inoltre il processo di riparazione è autonomo rispetto al processo penale e può valorizzare fatti ritenuti irrilevanti penalmente

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione può essere escluso se emergono comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, come frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in attività illecite, purché vi siano elementi concreti e non meramente congetturali.
  • Il giudizio sulla colpa è valutato ex ante: anche condotte che non determinano una condanna penale possono, se concrete e idonee a far apparire la persona come partecipe dell'attività illecita, giustificare l'adozione o il mantenimento di misure restrittive e quindi l'esclusione dell'indennizzo.
  • È necessario accertare un nesso causale tra le condotte contestate (anche extraprocessuali) e il provvedimento restrittivo; la mera opacità o sospetto astratto non è sufficiente senza elementi "accertati o non negati".
  • Il processo di riparazione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della riparazione può valorizzare fatti materiali provati nel procedimento principale anche se il giudice penale li ha ritenuti non penalmente rilevanti.
  • In situazioni analoghe, per tutelare il diritto all'indennizzo è utile documentare tempestivamente e con precisione elementi di scusa/legittimazione (alibi, comunicazioni giustificative) e limitare rapporti e comportamenti che possano essere oggettivamente interpretati come contiguità con attività illecite.

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