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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2336/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per due reati di estorsione (uno consumato, uno tentato) deducendo due motivi: 1) nullità del procedimento per mancata notificazione del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p.; 2) illegittima acquisizione e utilizzo del verbale di s.i.t. reso dalla persona offesa nelle indagini preliminari, in violazione dell'art. 514 c.p.p., con conseguente utilizzo probatorio di dichiarazioni predibattimentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che il decreto ex art. 429 c.p.p. non dovesse essere notificato perché dall'atto risultava che l'imputato era "presente" all'udienza preliminare (la notificazione è dovuta solo se l'imputato non è presente alla lettura del decreto ai sensi del comma 4). Inoltre il ricorrente non aveva dedotto nei precedenti gradi la circostanza contraria. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il punto decisivo non è l'acquisizione materiale del verbale di s.i.t. ma l'uso che il giudice ne ha fatto: qui le dichiarazioni predibattimentali sono state utilizzate non come prova diretta, ma esclusivamente ai fini della valutazione della credibilità del teste, conformemente all'art. 500, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.p.

    La notificazione del decreto che dispone il giudizio non è necessaria se l'imputato è presente alla lettura in udienza preliminare (comma 4); l'assenza della notificazione non comporta nullità se dall'atto risulta la presenza dell'imputato e la contestazione sulla mancata notificazione non è stata tempestivamente dedotta

  • art. 514 c.p.p.

    Norma richiamata dall'impugnante in relazione all'acquisizione delle s.i.t.; la Corte rileva che il problema non è l'acquisizione materiale del verbale ma l'uso delle dichiarazioni in giudizio

  • art. 500, comma 2, c.p.p.

    Consente l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa esclusivamente ai fini della valutazione della credibilità del teste; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso del verbale di s.i.t. per questi fini, non come prova autonoma

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di profili di colpa nella presentazione di motivi infondati in Cassazione, la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende; applicata qui con commisurazione di euro 3.000

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n. 150

    Richiamate rispetto alla procedura di trattazione scritta del ricorso in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; rilevanza procedurale, non sostanziale

Massime di principio

  • La mancata notificazione del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. può non determinare nullità se dall'atto risulta che l'imputato era presente alla lettura: quindi in simili contestazioni è decisivo l'atto formale che attesti la presenza/assenza e la tempestività dell'eccezione nei gradi precedenti
  • Le doglianze sulla acquisizione di verbali di sommarie informazioni testimoniali devono distinguere tra l'acquisizione materiale e l'utilizzo che il giudice ne fa: l'uso per la valutazione della credibilità del teste è ammesso ai sensi dell'art. 500, comma 2, mentre l'impiego come prova autonoma può essere censurato
  • Le questioni procedurali non sollevate nei precedenti gradi di giudizio sono difficilmente riammissibili in Cassazione; le eccezioni nuove e generiche rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza
  • La presentazione in Cassazione di motivi manifestamente infondati può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e a sanzioni economiche (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è opportuno: 1) verificare e documentare la presenza/assenza dell'imputato alla lettura del decreto in ogni atto di udienza; 2) se si contesta l'uso di dichiarazioni predibattimentali, specificare se sono state utilizzate come prova diretta o solo per valutare la credibilità; 3) sollevare tempestivamente le eccezioni nei gradi di merito per conservarne l'efficacia in Cassazione

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