Cassazione Penale, Sentenza n. 03217/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto del Presidente del Tribunale del 16/05/2025, con cui era stata respinta l'impugnazione contro un provvedimento di diffida del magistrato di sorveglianza a rispettare le prescrizioni. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione processuale per mancata notifica all'attuale difensore di fiducia (sarebbe stata notificata invece al precedente avvocato); (2) vizio di motivazione per mancata individuazione certa dell'opposizione oggetto di declaratoria, data la molteplicità di istanze similari presentate dal ricorrente; (3) violazione di legge processuale e competenza, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto convertire l'opposizione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., e che non poteva valutare la manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente disposto la trasmissione alla Corte di cassazione, conformandosi al principio del favor impugnationis. Tuttavia, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile nel merito perché proposta personalmente dal detenuto senza la firma di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. (come modificato dalla legge n. 103/2017). Gli altri motivi sono stati assorbiti o ritenuti irrilevanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione di norme processuali, principalmente per difetto di legittimazione soggettiva (assenza di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613 c.p.p. dopo la legge n. 103/2017). Il Tribunale di sorveglianza era corretto a trasmettere l'atto alla Corte di cassazione; l'omessa notifica al nuovo difensore e la presunta indeterminatezza dell'atto sono state ritenute assorbite o irrilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata).
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che permetterebbe la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione; la Corte ha però ritenuto corretta la trasmissione disposta dal Tribunale di sorveglianza e che l'eventuale mancata riqualificazione esplicita dell'atto non inficia l'effetto di investire il giudice competente.
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il procedimento di sorveglianza si svolge a norma dell'art. 666 c.p.p.; la Corte lo usa per spiegare la disciplina competente nei procedimenti di sorveglianza.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che il decreto del presidente del tribunale di sorveglianza può essere impugnato mediante ricorso per cassazione; è posto a fondamento della necessità che, se l'impugnazione è diretta alla declaratoria di inammissibilità adottata de plano, la via corretta è il ricorso per cassazione.
art. 111, settimo comma, Cost.
Richiamato per il principio che gli atti che incidono sulla libertà personale possono essere ricorsi in Cassazione; giustifica il trasferimento dell'impugnazione alla Corte di cassazione.
art. 613, cod. proc. pen. (modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017)
"Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento ... deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione." (richiamato nella giurisprudenza citata)
La Corte ha ritenuto inderogabile il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale per le impugnazioni davanti alla Corte di cassazione; la presentazione personale dell'impugnazione dal detenuto (anche se avvocato) comporta l'inammissibilità.
Sez. Unite, sent. n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello, Rv. 272010)
"Il ricorso per cassazione ... non può essere proposto dalla parte personalmente ... deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione."
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione dell'art. 613 c.p.p. post-riforma: vieta l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione.
Sez. 1, n. 38638 del 11/09/2024, Rv.287090
"Il giudice dell'esecuzione, erroneamente investito ... è tenuto a riqualificare l'atto come ricorso per cassazione e a trasmetterlo al giudice di legittimità, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis."
La Corte richiama questo precedente per spiegare che, in casi analoghi, il giudice investito deve favorire l'impugnazione e, se del caso, trasmettere l'atto al giudice competente; l'ordinanza impugnata si è conformata a questo principio trasmettendo gli atti.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; è la norma che giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al versamento in favore della Cassa delle ammende e al principio che l'ammenda non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha ritenuto sussistere tale elemento di buona fede.
Massime di principio
- Le impugnazioni contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale vanno, di regola, avanti con ricorso per cassazione: se proposte impropriamente come "opposizioni" dinanzi al Tribunale di sorveglianza, l'organo investito deve trasmettere gli atti alla Corte di cassazione (favor impugnationis).
- Dal 2017 è obbligatoria, per il ricorso in Cassazione, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale: la presentazione personale dell'impugnazione (autodifesa tecnica) comporta l'inammissibilità anche se il ricorrente è avvocato.
- L'omessa notifica a un nuovo difensore o altri vizi formali dell'udienza possono risultare irrilevanti se il giudice adito non era competente a decidere nel merito e comunque ha trasmesso l'atto al giudice competente; tali vizi possono essere assorbiti se non comportano pregiudizio effettivo.
- L'indeterminatezza dell'oggetto dell'impugnazione può essere superata dalla valutazione complessiva degli atti e dalla loro trasmissione al giudice competente; tuttavia la chiarezza dell'atto è sempre preferibile per evitare eccezioni procedurali.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi formali gravi (es. difensore mancante), il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; è quindi necessario curare la forma e la rappresentanza prima di proporre il ricorso.
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