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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25784/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo non deducibile in cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, il difetto di motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati, destinatari di sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la decisione che applicava la pena su richiesta delle parti in relazione al contestato reato di rapina aggravata in concorso. I ricorrenti lamentavano l’omesso accertamento, da parte del giudice, dell’eventuale sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 448-bis c.p.p., tra i quali non rientra il vizio di motivazione circa l’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; ha inoltre osservato che, nel provvedimento impugnato, una motivazione sintetica sul punto era comunque presente.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro per l’obbligo del giudice di verificare l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato; la Corte afferma che il difetto di motivazione su tale verifica non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Individua tassativamente i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il vizio dedotto dai ricorrenti è escluso dal catalogo dei motivi consentiti.

  • art. 444 c.p.p.

    È la base procedurale della sentenza impugnata, trattandosi di applicazione della pena richiesta dalle parti (patteggiamento).

  • art. 103/2007

    Richiamata quale fonte introduttiva dell’art. 448-bis c.p.p., con decorrenza dal 03/08/2007.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non è consentito introdurre censure ulteriori, anche se formalmente qualificate come vizio di motivazione.
  • Il difetto di motivazione circa l’assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, motivo autonomamente deducibile contro una sentenza di patteggiamento, quando non rientri nei casi specifici previsti dall’art. 448-bis c.p.p.
  • In presenza di una motivazione sia pure sintetica sulla verifica ex art. 129 c.p.p., non può dirsi integrato un vizio idoneo a fondare l’annullamento della sentenza di patteggiamento nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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