Cassazione Penale, Ordinanza n. 19984/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Dal testo non emerge una modifica della statuizione di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, ma l'ordinanza lo dichiara inammissibile. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva già valutato le censure sulla ricostruzione del fatto e sull'elemento soggettivo, sulla base delle dichiarazioni degli operanti, della condotta violenta attribuita al ricorrente, della certificazione medica e della necessità di intervento di più volanti. Il ricorso riproponeva sostanzialmente gli stessi profili già disattesi. Sono stati ritenuti generici anche i motivi sulla recidiva e sulla quantificazione della pena, poiché la sentenza impugnata valorizzava i plurimi precedenti, la maggiore pericolosità desumibile dal fatto, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenti pronunce, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità.
- Le doglianze sulla ricostruzione del fatto e sull'elemento soggettivo non possono essere accolte se la sentenza impugnata è sorretta da un apparato argomentativo coerente fondato su elementi probatori convergenti, come dichiarazioni degli operanti, riscontri medici e modalità della condotta.
- Le censure in tema di recidiva e dosimetria della pena devono essere specifiche; sono generiche se non si confrontano con i plurimi precedenti dell'imputato, con la maggiore pericolosità desunta dal fatto e con la motivazione sull'assenza di elementi favorevoli per le attenuanti generiche.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato, ma richiedono la presenza di elementi positivi apprezzabili dal giudice di merito.
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