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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29900/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna di merito, è rimasta ferma; la Corte ha escluso che la successiva restituzione della refurtiva potesse incidere sulla valutazione del danno ai fini dell'attenuante invocata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto riguardava vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. In sostanza, il ricorrente contestava che non fosse stata valorizzata la successiva restituzione della refurtiva ai fini della concessione dell'attenuante. La Corte ha ritenuto il motivo in parte riproduttivo di censure già esaminate e, comunque, manifestamente infondato, perché la restituzione successiva del bene sottratto è un post factum irrilevante; il danno va valutato al momento della consumazione del reato e, nel caso concreto, la refurtiva aveva un valore superiore a duemila euro.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla valutazione dell'entità del danno ai fini del trattamento sanzionatorio e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, da apprezzare al momento consumativo del reato.

  • art. 62 c.p.

    La decisione si riferisce alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, affermando che non può essere riconosciuta in base alla sola successiva restituzione della refurtiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di furto, ai fini della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del pregiudizio patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento della consumazione del reato.
  • La successiva restituzione della refurtiva costituisce un post factum penalmente irrilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito o che deduca un vizio di motivazione non riscontrabile nel provvedimento impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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