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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 2097 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Anno x-1 - Ente impositore - Operazioni presunte fittizie - Elementi indiziari raccolti - Giudizio instaurato - Esito favorevole contribuente - Singola annualità d'imposta - Autonomia giudizio tributario - Non rileva - Anno x - Ente impositore - Elementi indiziari raccolti - Oggettiva analogia - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta illegittima perché, a fronte dell’esito favorevole al contribuente per la precedente annualità e dell’analogia oggettiva degli elementi raccolti, l’ente non ha fornito elementi indiziari ulteriori sufficienti ad assolvere l’onere probatorio. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, gli atti specificamente impugnati, eventuali importi, né le statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria relativa all’anno d’imposta x, fondata su elementi indiziari riguardanti operazioni presunte fittizie. L’Amministrazione conosceva l’esito favorevole al contribuente di un giudizio relativo all’anno x-1, basato su elementi oggettivamente analoghi, ma non aveva individuato ulteriori elementi indiziari idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa per l’anno x. La decisione riconosce che ciascuna annualità è oggetto di un giudizio autonomo, ma ciò non esonera l’ente impositore dall’assolvere l’onere della prova nella controversia relativa alla singola annualità.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    L'ente impositore, pur consapevole dell'esito favorevole al contribuente del giudizio instaurato per una precedente annualità d'imposta, non abbia provveduto, ancorché sussista l'autonomia del giudizio tributario per singola annualità d'imposta, all'individuazione di elementi indiziari ulteriori utili per assolvere compiutamente l'onere probatorio circa la fondatezza della pretesa.

    L’Amministrazione che avanza una pretesa tributaria deve provarne i presupposti. Quando per una precedente annualità il contribuente ha ottenuto un esito favorevole sulla base di elementi oggettivamente analoghi, l’autonomia dei giudizi annuali non elimina l’onere dell’ente di fornire, per l’anno successivo, elementi probatori adeguati e, nel caso descritto, ulteriori.

Massime di principio

  • Ogni annualità d’imposta costituisce un giudizio autonomo: l’esito relativo a un anno non determina automaticamente quello degli anni successivi.
  • L’autonomia delle annualità non esonera l’Amministrazione dal provare la pretesa per ciascun periodo. Se gli elementi indiziari sono oggettivamente analoghi a quelli già valutati favorevolmente al contribuente, l’ente deve fornire elementi ulteriori o comunque una prova sufficiente a sostenere la contestazione.
  • Una precedente decisione favorevole al contribuente non annulla di per sé gli accertamenti relativi ad altre annualità, ma può rendere insufficiente la riproposizione di indizi analoghi senza un adeguato assolvimento dell’onere probatorio.

Testo integrale

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