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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00894/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva accolto una richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., proposta dagli imputati in sede di impugnazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord, e aveva rideterminato le pene per i delitti di atti persecutori e violenza sessuale di gruppo. Contro tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Uno ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato; l'altro ha dedotto vizio di motivazione per manifesta illogicità rispetto alle doglianze formulate in appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che i ricorsi investivano questioni non consentite dopo il concordato in appello, poiché miravano a contestare motivi rinunciati e la determinazione della pena, profilo non deducibile in cassazione in tale assetto procedimentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha affermato che, in presenza di sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati, comprese quelle sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o sulla determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo insussistente l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    introduce il concordato in appello: la Corte d'appello decide in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento, in tutto o in parte, di motivi di appello con rinuncia agli altri; se occorre, le parti indicano anche la pena concordata.

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato quale forma procedurale per la richiesta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    non vi è obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità quando i relativi motivi siano stati rinunciati nel concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • l. n. 103 del 2017

    ha reintrodotto il c.d. patteggiamento/concordato in appello, con effetti preclusivi sui motivi rinunciati.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono proponibili in cassazione soltanto censure inerenti alla validità del consenso, al consenso del procuratore generale e alla conformità della decisione all'accordo, non già doglianze sui motivi di appello rinunciati.
  • La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato in appello produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione per le questioni oggetto dell'accordo.
  • In presenza di concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulle questioni rinunciate, poiché la cognizione è limitata ai motivi residui.
  • La contestazione in cassazione della determinazione della pena concordata in appello integra motivo non consentito e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella causazione dell'errore, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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