Cassazione Civile, Ordinanza n. 23837/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
Un soggetto che aveva perso un precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione e l'integrazione della sentenza n. 30518/2025. Ha dedotto, da un lato, che nel preambolo della decisione non era stata indicata la comparizione del suo difensore all'udienza pubblica, pur risultando dal verbale che questi era comparso e aveva insistito per l'accoglimento del ricorso. Dall'altro lato, ha contestato la liquidazione delle spese di lite nella parte relativa agli esborsi, sostenendo che il controricorrente non avesse documentato alcuna spesa viva. Nel procedimento di correzione la controparte non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo, osservando che l'omessa menzione della comparizione e delle conclusioni del difensore nel preambolo non integra un errore materiale emendabile, ma al più una imperfezione formale irrilevante, tanto più perché la partecipazione all'udienza risultava già dal verbale che fa piena prova fino a querela di falso. Ha dichiarato inammissibile il secondo profilo perché non mirava a correggere una svista materiale, bensì a contestare nel merito la liquidazione degli esborsi, attività estranea al procedimento di correzione di errore materiale. L'istanza è stata quindi rigettata nel suo complesso e non sono state liquidate spese del procedimento.
Norme richiamate
il procedimento di correzione è finalizzato a emendare discrepanze materiali tra decisione e sua estrinsecazione testuale, non a modificare il contenuto decisorio o integrare la motivazione fattuale.
la correzione riguarda solo errori materiali o di calcolo riconoscibili ictu oculi e privi di incidenza sul decisum.
il rimedio della correzione si applica anche alle pronunce della Corte di cassazione; non può essere utilizzato per revisione o integrazione della statuizione sulle spese.
il verbale di udienza, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso in ordine alla comparizione del difensore e alle attività ivi documentate.
richiamato solo come base della condanna per responsabilità aggravata pronunciata nella sentenza originaria, non oggetto della decisione sul ricorso per correzione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione di errore materiale è limitato agli errori meramente estrinseci e oggettivi, immediatamente riconoscibili dal testo, e non consente di incidere sul processo logico-decisionale del giudice.
- L'omessa indicazione nel preambolo della sentenza della comparizione o delle conclusioni di una parte non è di regola un errore materiale emendabile, se la partecipazione al giudizio risulta comunque dagli atti e la decisione non ne ha risentito.
- La contestazione della liquidazione delle spese di lite, ivi compresa la voce degli esborsi, attiene a un errore di giudizio e non è emendabile mediante correzione di errore materiale.
- Il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, prova fino a querela di falso le attività processuali in esso attestante, con conseguente irrilevanza della mancata riproduzione testuale di tali attività nella sentenza.
- Il procedimento di correzione non è il mezzo per chiedere una rivalutazione della soccombenza o della quantificazione delle spese, ma solo per rimuovere sviste materiali prive di contenuto decisorio.
Come è indicizzato
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