Cassazione Penale, Sentenza n. 13916/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Macerata (04/11/2021) relativa alla denunzia-querela della ricorrente per i reati di appropriazione indebita e truffa. La ricorrente censura che il GIP abbia considerato i fatti mere irregolarita' di natura civilistica, non abbia valorizzato il profilo penalistico e non abbia svolto ulteriori indagini in relazione all'ipotesi di truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la censura relativa a un diverso reato (truffa) esula dai vizi denunciabili se tale reato non risulta iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), che la persona offesa puo' impugnare soltanto con riferimento ai reati individuati dal PM e iscritti, e che non sussiste abnormita' della decisione del GIP. Inoltre la Corte ha ricordato che il giudice e' libero di motivare il proprio convincimento e che l'archiviazione non determina una stasi inemendabile del procedimento, potendo le indagini essere riaperte su richiesta motivata del PM ai sensi dell'art. 414 c.p.p.
Norme richiamate
Usato come base normativa per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico della ricorrente per l'impugnazione inammissibile
Evidenziata la rilevanza dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato: la persona offesa puo' impugnare l'archiviazione solo con riferimento ai reati che il PM ha concretamente iscritto e contestato
Richiamato per spiegare che l'archiviazione non produce una stasi inemendabile: il giudice puo' autorizzare la riapertura delle indagini su richiesta motivata del pubblico ministero
Massime di principio
- La persona offesa puo' impugnare una richiesta o un'ordinanza di archiviazione solo con riferimento ai reati che il pubblico ministero ha iscritto nel registro delle notizie di reato; non e' possibile, in sede di opposizione/ricorso per cassazione contro l'archiviazione, invocare penalmente fattispecie che il PM non ha ritenuto di iscrivere.
- La valutazione del GIP puo' discostarsi da quella del PM: il giudice e' libero di motivare il proprio convincimento e la mera diversa qualificazione giuridica dei fatti non costituisce di per se' abnormita' dell'atto.
- Le censure di merito sulla sussistenza fattuale dei reati non sono ammissibili davanti alla Corte di Cassazione nel rito dell'impugnazione dell'archiviazione; la Corte verifica preclusioni di ammissibilita' e profili di legittimita', non il merito probatorio della vicenda.
- L'archiviazione non preclude la prosecuzione delle indagini: se emergono esigenze investigative ulteriori, il PM puo' chiedere la riapertura ai sensi dell'art. 414 c.p.p.; non sussiste quindi uno stato di immobilismo irreversibile.
- Il ricorrente deve valutare il rischio di condanna per spese e ammende qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile; procedere con censure infondate o non pertinenti all'ambito impugnabile puo' comportare sanzioni economiche.
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