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Ordinanza

Ordinanza n. 1682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo conseguito in Romania quale titolo abilitante all’insegnamento nelle classi AB24 e AB25

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’originaria ricorrente, odierna appellante, ha impugnato il decreto ministeriale n. 910 del 14 aprile 2022, con cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania e da essa considerato abilitante all’esercizio della funzione di insegnante nelle classi AB24, relative all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado, e AB25, relativa all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado. Il Ministero ha motivato il diniego rilevando che né l’attestazione del Ministero rumeno né il percorso professionalizzante svolto dall’interessata menzionavano un’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese. La sentenza del TAR Lazio n. 17541/2025, sfavorevole alla ricorrente, è stata appellata ed è stata proposta domanda cautelare di sospensione della sua efficacia.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata né ha anticipato una valutazione definitiva sulla legittimità del diniego. Ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito. È stata quindi fissata l’udienza pubblica del 27 ottobre 2026 per la decisione definitiva della causa, ferma l’esecutività della sentenza appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della disciplina dell’appello cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia del provvedimento o della sentenza impugnata; tale soluzione è stata applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla ravvicinata fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia della sentenza o dell’atto impugnato.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interinale e organizzativa: non comporta una decisione sulla fondatezza dell’appello né pregiudica la decisione definitiva di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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