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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30402/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo: vizio di violazione e falsa applicazione della legge (artt. 192, 530, 533 c.p.p.), erronea motivazione e travisamento di fatti decisivi. Il ricorrente contestava la ricostruzione delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria (Pizzullo) relative al sopralluogo del 14 aprile 2015 e al sequestro della porzione con tettoia, sostenendo che: il muro era stato parzialmente dissequestrato il 22 dicembre 2010 e la tettoia/pergolato era già esistente al momento di quel dissequestro; pertanto non poteva ritenersi integrato il reato di violazione dei sigilli. In sostanza si lamentava che la Corte d'appello avrebbe travisato le dichiarazioni e omesso di considerare che la struttura era preesistente al dissequestro del 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: sussiste la "doppia conforme" (decisione di appello conforme a quella di primo grado), e la Corte d'appello ha fornito risposta puntuale alle doglianze difensive, richiamando e valutando le deposizioni (anche del teste Ceraulo) e concentrandosi sulla porzione di muro che era rimasta in sequestro dopo il dissequestro parziale del 2010; la valutazione di merito sulle risultanze probatorie non è sindacabile in Cassazione con una mera diversa lettura dei fatti. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica, adempiendo agli obblighi di motivazione richiesti dall'art. 192.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della impugnazione per vizio di motivazione e travisamento dei fatti; la Corte ha ritenuto che non sussistesse errore di diritto sindacabile in Cassazione ma una diversa valutazione delle prove di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa ai motivi di cassazione; la Corte ha escluso che il ricorso deducesse profili di diritto suscettibili di controllo, trattandosi di critica alla valutazione delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; ha comportato anche la fissazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Norma che consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando equitativamente euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al parametro per l'applicazione della sanzione pecuniaria, con riferimento alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per ritenere colpevolezza del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rivedere la valutazione probatoria di merito: se il ricorso si limita a chiedere una diversa lettura dei fatti o una diversa attendibilità delle prove, sarà inammissibile.
  • La cosiddetta "doppia conforme" (sentenza di appello aderente a quella di primo grado) rafforza l'immunità della decisione di merito al sindacato in sede di legittimità.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario prospettare errori di diritto specifici, contraddizioni logiche manifeste o travisamenti documentabili nelle motivazioni, non semplici dissensi valutativi.
  • Nei reati di violazione dei sigilli la distinzione tra porzioni sequestrate e dissequestrate è cruciale: lavori sulla parte rimasta in sequestro possono integrare il reato anche se altra porzione è stata dissequestrata.
  • Se si vuole contestare che una costruzione era preesistente al sequestro, è necessario produrre elementi probatori chiari (documenti, fotografie, perizie) che dimostrino la preesistenza, non solo argomentazioni alternative.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio delle spese e della sanzione ex art. 616 c.p.p.; in caso di inammissibilità la Corte può aumentare la sanzione sulla base della legge n.103/2017.

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