Cassazione Civile, Ordinanza n. 19437/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio introdotto dal proprietario di un fondo vicino, il quale chiedeva l’arretramento di un fabbricato realizzato in asserita violazione delle distanze previste dal PRG comunale e, in subordine, l’accertamento dell’estinzione di una servitù di veduta e l’illegittimità di nuove aperture verso il suo fondo. Il tribunale aveva accolto la domanda principale e rigettato la domanda di manleva proposta dal condominio e da un altro convenuto nei confronti del progettista e direttore dei lavori, compensando le spese tra questi ultimi. In appello, alcuni convenuti hanno impugnato la statuizione di arretramento; il terzo chiamato ha proposto appello incidentale limitatamente alle spese, contestando la compensazione disposta in primo grado. La Corte d’appello ha ritenuto tempestivo l’appello incidentale e ha condannato il condominio e la coobbligata al rimborso delle spese in favore del terzo chiamato. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale per tardività, perché la sentenza di primo grado era stata notificata a tutte le parti e, dunque, il termine breve decorreva autonomamente anche per il terzo chiamato; (2) erronea applicazione degli artt. 334, 325 e 326 c.p.c., sostenendo che l’appello incidentale tardivo è ammissibile solo se l’interesse nasce dall’impugnazione principale e non quando l’interesse discende immediatamente dalla sentenza; (3) vizio relativo alla notificazione della comparsa contenente l’appello incidentale. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che l’impugnazione incidentale tardiva fosse inammissibile perché il terzo chiamato aveva un interesse autonomo e preesistente, sorto direttamente dalla sentenza di primo grado e non in conseguenza dell’appello principale, sicché doveva rispettare il termine breve di impugnazione. Il terzo motivo è stato assorbito. Decidendo nel merito, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del terzo chiamato, con conseguente eliminazione della statuizione che aveva posto a carico del condominio le spese del doppio grado in suo favore, e condanna del terzo chiamato alle spese di appello e di legittimità in favore del condominio.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello incidentale del terzo chiamato. È stata eliminata la statuizione della Corte d’appello che aveva condannato il condominio al rimborso delle spese in favore del terzo chiamato. Il terzo chiamato è stato condannato a rifondere al condominio le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, in combinazione con altre disposizioni processuali, per contestare la valutazione dell’ammissibilità dell’appello incidentale.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza autonoma elaborazione nel decisum.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alle modalità di notificazione della comparsa di risposta contenente appello incidentale.
Richiamato nel primo motivo come disposizione processuale asseritamente violata.
Il termine breve di 30 giorni decorre dalla notificazione della sentenza e vale per tutte le parti destinatarie; non può essere eluso mediante appello incidentale tardivo quando l’interesse ad impugnare è autonomo e preesistente.
Richiamato in connessione al termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla notificazione dell’impugnazione presso il procuratore o al luogo prescritto.
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l’interesse a proporla nasce dall’impugnazione principale; se l’interesse sorge immediatamente dalla sentenza ed è autonomo, resta soggetta al termine breve ordinario.
Richiamato nel primo motivo per contestare la tempestività dell’appello incidentale.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma indicata quale parametro del ricorso per cassazione, con deduzione di violazione di legge e nullità processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro di censura per i motivi attinenti alla pretesa nullità del capo processuale relativo all’ammissibilità dell’appello incidentale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di censura per la dedotta violazione di norme processuali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, eliminata la necessità di ulteriori accertamenti di merito, ha deciso direttamente nel merito dichiarando inammissibile l’appello incidentale tardivo.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile soltanto quando l’interesse a proporla nasce come reazione all’impugnazione principale e questa rimette in discussione l’assetto di interessi risultante dalla sentenza; se l’interesse all’impugnazione era già attuale e autonomo al momento della notificazione della sentenza, l’impugnazione va proposta nel termine breve ordinario.
- Il rapporto di dipendenza richiesto dall’art. 334 c.p.c. non sussiste quando l’appello principale investe un capo della sentenza relativo a un diverso rapporto processuale, del tutto autonomo rispetto al capo che il terzo intende impugnare in via incidentale.
- La notificazione della sentenza di primo grado fa decorrere per tutte le parti destinatarie il termine breve di impugnazione; la successiva impugnazione principale di una parte non rimette in termini gli altri soggetti per contestare capi della decisione da cui abbiano già autonomamente interesse a dolersi.
- Quando l’impugnazione incidentale tardiva è dichiarata inammissibile e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., eliminando il capo processuale erroneamente pronunciato dal giudice di merito.
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