Cassazione Penale, Ordinanza n. 20085/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per asserito travisamento della prova, ma senza indicare in modo specifico e inequivoco quali prove sarebbero state travisate. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale, sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma in modo generico e privo degli elementi necessari a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le prove asseritamente travisate e la decisività del dato; una generica evocazione della prova non è sufficiente. Ha ritenuto il secondo motivo generico per indeterminatezza, poiché non rispettava i requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e non consentiva al giudice di legittimità di individuare compiutamente i rilievi mossi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la genericità determina inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il ricorrente indichi specificamente e in modo inequivoco la prova asseritamente travisata o omessa e ne evidenzi la decisività rispetto alla motivazione; una mera deduzione generica è inammissibile.
- Il motivo di ricorso che contesti la motivazione sulla responsabilità penale deve confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata e indicare gli elementi concreti posti a fondamento della censura; la mera affermazione apodittica dell'insussistenza dell'elemento soggettivo è insufficiente.
- La violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. per indeterminatezza del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso quando la censura non consenta al giudice di legittimità di individuare i rilievi effettivamente mossi alla decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20005/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20016/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20017/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20018/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20019/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20020/2026 del 01/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →