Cassazione Civile, Ordinanza n. 20115/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato la pronuncia declinatoria del Tribunale ordinario di Lamezia Terme e ha rimesso le parti davanti a quel giudice per la prosecuzione del giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, perché nel conflitto negativo di giurisdizione le parti non avevano svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società, detentrice di un capannone industriale su terreno demaniale in forza di concessione, aveva convenuto in giudizio davanti al giudice ordinario il sindaco del comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno che assumeva subito per il grave ritardo con cui costui, nella qualità di sindaco, aveva autorizzato la messa in sicurezza del capannone. Il tribunale ordinario aveva però declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia investisse comportamenti connessi all'esercizio del potere e quindi ricadesse nella giurisdizione amministrativa risarcitoria. Riassunto il giudizio davanti al T.A.R., quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, osservando che la domanda era proposta non contro l'ente pubblico ma contro la persona fisica che aveva agito come sindaco; secondo il T.A.R., nelle controversie in materia urbanistico-edilizia la cognizione del giudice amministrativo richiede che il giudizio sia instaurato nei confronti della pubblica amministrazione o di soggetti ad essa equiparati, mentre la responsabilità personale del funzionario ex art. 28 Cost. può essere fatta valere direttamente davanti al giudice ordinario. La Cassazione ha accolto tale impostazione, riaffermando che, quando la pretesa risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se la condotta è stata tenuta nell'esercizio di funzioni pubbliche e anche se l'atto sia stato impugnato o impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
La giurisdizione amministrativa, sia in materia di interessi legittimi sia nelle materie di giurisdizione esclusiva, riguarda le controversie proposte nei confronti della pubblica amministrazione o di soggetti ad essa equiparati; non copre le azioni risarcitorie dirette contro il funzionario in proprio.
art. 28 Cost.
La responsabilità personale del funzionario o dipendente pubblico per i danni causati a terzi nello svolgimento delle funzioni consente al danneggiato di agire direttamente contro la persona fisica davanti al giudice ordinario.
art. 7 comma ter l. n. 1034/1971
Nel ragionamento del giudice rimettente era richiamato come base della giurisdizione risarcitoria amministrativa in relazione a comportamenti connessi all'esercizio del potere; la Cassazione ne esclude l'applicazione al caso concreto perché la domanda era rivolta contro il funzionario in proprio.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, il criterio decisivo è il petitum sostanziale: se la domanda mira ad accertare la responsabilità personale di un funzionario pubblico convenuto in proprio, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, presuppone che il giudizio sia promosso contro la pubblica amministrazione o soggetti equiparati; la sola connessione del fatto con l'esercizio di un potere pubblico non basta a radicare la giurisdizione amministrativa quando il convenuto è una persona fisica.
- L'eventuale impugnazione del provvedimento amministrativo davanti al giudice amministrativo non sposta la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta contro il funzionario a titolo personale, poiché le due azioni possono coesistere su piani processuali diversi.
- Quando si deduce un danno derivante da ritardo o illegittimo esercizio di funzioni amministrative, occorre distinguere tra responsabilità dell'ente e responsabilità personale del funzionario: la prima può rilevare davanti al giudice amministrativo, la seconda davanti al giudice ordinario.
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