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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5673/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP per i reati indicati (tra cui estorsione e aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorso lamentava violazione di legge e vizio di motivazione: a) il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere che i due indagati erano terzi estranei rispetto al rapporto di credito tra la società "CEDI s.p.a." e la "GPN" degli Alfano; b) non avrebbe adeguatamente valutato le intercettazioni e le dichiarazioni (tra cui quelle di Paolo Taurisano), che proverebbero l'estraneità e l'autonoma condotta estorsiva degli imputati; c) il Tribunale non avrebbe considerato la richiesta di restituzione della merce come indebito profitto e non avrebbe valutato l'aggravante per metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal Procuratore. Ha ritenuto che le censure si limitassero a riproporre questioni di merito già valutate dal Tribunale del riesame: quest'ultimo aveva motivato, sulla base delle sommarie informazioni e delle risultanze, che l'intervento dei due indagati era stato espressamente richiesto dal creditore ("CEDI s.p.a.") e che le azioni degli indagati erano sovrapponibili alla pretesa del creditore, non perseguivano un'utilità diversa e non emergevano elementi tali da qualificare la condotta come estorsiva con metodo mafioso. Le deduzioni del ricorrente costituivano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e, trattandosi di parte pubblica, il Procuratore è stato esentato dalla condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di estorsione; nel caso il Tribunale di riesame ha valutato che gli elementi fattuali non erano tali da sostenere la qualificazione come estorsione rispetto alla ricostruzione alternativa (recupero credito su richiesta del creditore), elemento che ha portato alla revoca della misura cautelare

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante per l'uso del "metodo mafioso"; il ricorrente lamentava la mancata considerazione di tale aggravante, ma la Corte ha ritenuto che mancasse una motivazione effettiva atta a dimostrare la rilevanza dell'aggravante e che la censura costituisse una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in combinazione con altre norme (concorso di persone nel reato); la valutazione del Tribunale aveva già delineato la posizione concorrente degli indagati rispetto alla pretesa del creditore, ritenendo che agissero su richiesta del creditore e non per un interesse autonomo

  • art. 81, comma finale c.p.

    Richiamata con riferimento alla partecipazione e alla determinazione della responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto che la contestazione della qualificazione giuridica fosse una riedizione delle valutazioni di merito compiute dal giudice del riesame

  • art. 393 c.p.

    Nel provvedimento di riesame i giudici hanno richiamato la configurazione concorrente relativa a questa norma (come autonoma qualificazione emergente nella ricostruzione alternativa); la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque che la discussione su questa qualificazione costituisse riesame del merito e non fosse utile ai fini della cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a riproporre una diversa lettura delle prove e della motivazione già effettuata dal giudice di merito: la valutazione critica delle risultanze processuali è generalmente preclusa in sede di legittimità.
  • Se risulta che l'intervento di soggetti terzi è stato espressamente richiesto dal creditore e le richieste avanzate dagli intervenuti sono sovrapponibili a quelle del creditore, ciò può indebolire la qualificazione del fatto come estorsione e giustificare un diverso inquadramento giuridico (ad es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni), con conseguente rilevanza ai fini dell'applicazione di misure cautelari.
  • Le censure relative all'applicazione di aggravanti (es. metodo mafioso) richiedono argomentazioni concrete e puntuali sulle risultanze che le giustifichino; l'assenza di specificità e di un esame motivato puo' rendere la censura inammissibile o destinata a fallire.
  • In sede di riesame il giudice deve motivare sulla natura della condotta e sulla corrispondenza tra interessi perseguiti dagli indagati e dal presunto creditore; decisioni motivate su tale punto sono difficilmente sindacabili in Cassazione se l'impugnazione non solleva questioni giuridiche autonome e rilevanti.

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