Ordinanza n. 75/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del decreto 20/10/25 -OMISSIS- del Direttore Generale dell’Università del Salento, di approvazione degli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per n. 3 progressioni verticali in deroga per l'Area dei Collaboratori (ex cat. C), cui n. 1 posto per il Settore Professionale amministrativo e n. 2 posti per il Settore Professionale tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali; degli atti medesimi e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il bando ed i verbali della Commissione giudicatrice ed i contratti stipulati coi soggetti -erroneamente- ritenuti vincitori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione degli atti della procedura comparativa per tre progressioni verticali in deroga nell'Area dei Collaboratori, con i relativi atti, bando, verbali della commissione e contratti stipulati con i soggetti ritenuti vincitori
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura comparativa, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, i criteri e le modalità di valutazione del colloquio e delle performances dei candidati, deducendo disparità di trattamento, lesione della trasparenza procedimentale, manifesta irragionevolezza, incongruenze, erroneità e illogicità delle valutazioni della commissione. Ha inoltre lamentato una contraddittorietà del bando tra l'art. 7, che collegava il colloquio alla verifica delle competenze acquisite e dell'autonomia rispetto alle attività svolte presso l'unità organizzativa di appartenenza, e l'art. 8, che riferiva la valutazione alle attività da svolgere nell'area professionale e nel posto da ricoprire.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto infondate, allo stato della sommaria delibazione, le censure formulate. Ha affermato che la determinazione dei criteri di valutazione del colloquio rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, purché esercitata sulla base di criteri predeterminati, razionali e applicati uniformemente. Nel caso concreto non ha ravvisato una dimostrazione di disparità di trattamento, violazioni della trasparenza, manifesta irragionevolezza o rilevanti incongruenze, erroneità o illogicità nelle valutazioni della commissione e delle performances dei candidati. Ha escluso anche la contraddittorietà del bando, poiché l'art. 1 prevedeva che i vincitori restassero incardinati nell'unità operativa presso cui prestavano servizio al momento della domanda; tale coincidenza rendeva coerenti il riferimento alle attività già svolte e quello alle attività da svolgere nel posto oggetto della progressione. L'istanza cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata sulla base della sommaria delibazione propria di tale fase.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative, la determinazione dei criteri di valutazione del colloquio rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, purché i criteri siano predeterminati, razionali e applicati uniformemente ai candidati.
- La contestazione delle valutazioni della commissione non è sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare l'illegittimità dell'esito se non emergono elementi concreti di disparità di trattamento, violazione della trasparenza, manifesta irragionevolezza, incongruenza, erroneità o illogicità.
- Non sussiste contraddittorietà tra criteri di valutazione riferiti alle competenze e all'autonomia maturate nelle attività già svolte e criteri riferiti alle attività del posto oggetto della progressione quando il bando stabilisce che il vincitore rimarrà incardinato nella medesima unità operativa.
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