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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22133/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pescara, applicativa di una misura interdittiva nei confronti della Temperini. Il motivo sostanziale dedotto era la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 292 c.p.p. (in particolare doglianza circa la declaratoria di insussistenza del requisito dell'autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, lett. c)), con la tesi che il G.I.P. avrebbe invece svolto un'adeguata e autonoma motivazione e valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza. In sede di discussione è intervenuta anche la questione processuale della tempestività del ricorso per cassazione (contestata come tardivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per tardività. La notifica dell'ordinanza del riesame al P.M. risale al 25/10/2021; il ricorso è pervenuto alla cancelleria competente (Tribunale del riesame di L'Aquila) in data 08/11/2021, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. La Corte ha precisato che rileva la data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente (e non la data di deposito nell'ufficio del P.M.), applicando il principio consolidato dalle Sezioni Unite: l'impugnazione cautelare deve essere presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (o, nei casi dell'art. 311, comma 2, presso il giudice che ha emesso l'ordinanza) e il rischio della tardività grava sul ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p. (requisiti dell'ordinanza)

    La questione riguardava la presunta assenza del requisito dell'autonoma valutazione (lett. c). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto la motivazione del G.I.P. carente; il P.M. contestava tale valutazione sostenendo che il G.I.P. avesse svolto un autonomo e critico esame degli elementi.

  • art. 311 c.p.p. (termine e luogo per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari)

    Il termine di dieci giorni per proporre il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione del provvedimento; la Corte ha applicato il termine e richiamato che il ricorso deve pervenire alla cancelleria competente entro il termine.

  • art. 582, comma 2 c.p.p.

    Richiamato nel contesto per spiegare che sulla cancelleria non incombe l'obbligo di trasmettere gli atti ad uffici diversi e che la data rilevante è quella di pervenimento all'ufficio competente.

  • Sezioni Unite, Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 (Rv. 280167-01)

    Principio richiamato secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso deve essere presentato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione (o del giudice che ha emesso l'ordinanza nei casi previsti) e fa stato la data di pervenimento all'ufficio competente; la presentazione altrove comporta il rischio di inammissibilità per tardività.

Massime di principio

  • Nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari la tempestività è determinante: conta la data di pervenimento alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (o del tribunale del riesame), non la data di deposito o di registrazione nell'ufficio del ricorrente.
  • Il rischio di presentare l'impugnazione ad un ufficio diverso da quello competente ricade sul ricorrente: l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per tardività anche se materialmente depositata entro il termine nell'ufficio del P.M.
  • Prima di proporre ricorso è essenziale verificare con precisione quale sia l'ufficio competente per la presentazione e la data di notificazione del provvedimento impugnato, per evitare decadenze formali che impediscano il giudizio di merito.
  • Anche se il motivo di merito (es. carenza di autonoma motivazione ex art. 292 c.p.p.) possa essere fondato, l'inammissibilità per motivi formali di tempestività impedisce la valutazione di merito: le questioni procedurali possono prevalere su quelle sostanziali.
  • Se si agisce in situazioni analoghe, considerare misure precauzionali (es. presentazione diretta presso la cancelleria competente, richiesta di ricevuta di avvenuta presentazione, o verifica telematica dello stato dell'atto) per tutelare la tempestività dell'impugnazione.

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