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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36000/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Quinta Sezione penale della Cassazione n. 8733 del 19 novembre 2025, depositata il 5 marzo 2026, che aveva dichiarato inammissibile, per la parte rilevante, il suo ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 31 gennaio 2025. Quest’ultima lo aveva dichiarato responsabile del concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relativamente al capo 2, esclusa la lettera d), e al capo 3, mentre aveva annullato con rinvio la decisione sul capo 6. Il ricorrente ha denunciato errori percettivi della precedente decisione di legittimità: con riguardo al terzo motivo originario, relativo al dedotto travisamento delle prove sul suo coinvolgimento nella gestione della società Longeva S.r.l.; al quarto e al quinto motivo, sostenendo che le censure sul ruolo di amministratore di fatto e sull’assenza di atti gestori riguardassero anche Longeva S.r.l., e non soltanto la società Toscana Olii S.r.l. in relazione al capo 6; e al dodicesimo motivo, concernente la revoca dell’ammissione della parte civile MPS Capital S.p.a. e la provvisionale riconosciutale. Ha sostenuto che tali motivi fossero stati compresi o esaminati erroneamente e che la Cassazione avesse omesso di valutare le questioni effettivamente proposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva esaminato i motivi e indicato le ragioni della loro inammissibilità, sicché non risultava alcuna svista percettiva né omissione di esame. In particolare, il travisamento probatorio non era stato ritualmente dedotto, perché non erano stati puntualmente allegati gli atti asseritamente travisati e la censura sollecitava una diversa ricostruzione del fatto; la fondatezza delle critiche relative al capo 6 non comportava quella delle censure riferite alla diversa imputazione del capo 2; il quinto motivo insisteva su una richiesta non consentita di esame degli elementi probatori; e la doglianza sul dodicesimo motivo reiterava argomenti già sintetizzati e risposti, senza chiarire il petitum. La Corte ha inoltre escluso che un eventuale errore di diritto nella qualificazione delle argomentazioni possa essere convertito in errore di fatto per ampliare i limiti del ricorso straordinario. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Né vale, per superare il limite proprio del ricorso straordinario, predicare che l’eventuale errore di diritto nella qualificazione delle argomentazioni si riverberi in errore di fatto censurabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., poiché ciò determinerebbe il sostanziale aggiramento dei rigidi limiti legali del ricorso straordinario.

    Il ricorso straordinario è circoscritto alla correzione degli errori di fatto e non può essere utilizzato per trasformare in errore percettivo un eventuale errore di diritto, così aggirandone i limiti legali.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto l’importo è stato fissato in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto non consente di rimettere in discussione la valutazione giuridica o la sintesi delle censure compiuta dalla precedente decisione di legittimità; la deduzione di un errore di diritto non può essere convertita in errore percettivo per eludere i limiti dell’impugnazione straordinaria.
  • La censura di travisamento della prova, anche per omissione, deve individuare e allegare puntualmente gli atti processuali asseritamente travisati; il richiamo parcellizzato a singole risultanze, privo di specifiche critiche all’iter argomentativo, può risolversi in una richiesta non consentita di rivalutazione del fatto e del compendio probatorio.
  • La valutazione di fondatezza di una censura relativa a una specifica imputazione o condotta non comporta automaticamente la fondatezza delle doglianze riferite a un diverso fatto contestato.
  • La riproposizione di argomenti già esaminati, senza contestare la sintesi della censura e senza chiarire il petitum, non dimostra un errore percettivo della decisione e può condurre all’inammissibilità del ricorso straordinario.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, l’art. 616 c.p.p. comporta la condanna alle spese processuali; la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari

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