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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19463/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della libertà di Caltanissetta che, annullando la prescrizione imposta dal G.i.p. (divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle ore 20 alle ore 6), aveva ritenuto che tale prescrizione fosse nulla per mancata domanda specifica del P.M.. Il ricorso in Cassazione lamentava violazione degli artt. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), sostenendo che l'art. 283, comma 4, c.p.p. attribuisce al giudice, investito della richiesta di obbligo di dimora, il potere autonomo di prescrivere accessoriamente di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, anche d'ufficio, senza necessità di una specifica domanda del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha cassato l'interpretazione del Tribunale distrettuale che aveva annullato la prescrizione per violazione del principio della "domanda cautelare", affermando invece che l'art. 283, comma 4, c.p.p. attribuisce al giudice, regolarmente investito della domanda cautelare, un potere discrezionale e autonomo di prescrivere l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno. La Corte ha distinto tale prescrizione dalle misure custodiali (arresti domiciliari), qualificandola come accessoria e non assimilabile a una restrizione della libertà personale al livello degli arresti domiciliari, purché non pregiudichi le normali esigenze di lavoro. Conseguentemente ha accolto il ricorso del P.M., annullando senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva eliminato la prescrizione e ripristinando il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 6.

Norme richiamate

  • art. 283 c.p.p.

    il giudice può, con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro

    La Corte ha interpretato la norma come attribuente al giudice, investito della domanda sull'obbligo di dimora, un potere discrezionale autonomo e accessorio di imporre la prescrizione anche d'ufficio, senza violare il principio della domanda cautelare

  • art. 291 c.p.p.

    Richiama il principio per cui le misure cautelari personali sono in genere disposte dal giudice su richiesta del pubblico ministero; la Corte distingue però tra misura cautelare autonoma e prescrizioni accessorie previste dall'art. 283, comma 4

  • art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma richiamata dal Tribunale distrettuale per ritenere la nullità di un provvedimento; la Corte non ha confermato la nullità in relazione alla prescrizione di cui all'art. 283, comma 4

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma invocata nel motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e motivazione errata; la Cassazione ha ritenuto fondate le censure del P.M. su questi profili

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 4 del 1992

    Richiamata per il principio che il procedimento di applicazione delle misure cautelari postula la domanda del P.M., ma la Corte di Cassazione ha distinto il caso dell'accessorio previsto dall'art. 283, comma 4, ritenendolo materia di discrezionalità del giudice investito

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 215 del 1999

    Utilizzata per chiarire la differenza tra arresti domiciliari (stato di custodia) e obbligo di dimora (condizione di libertà nel territorio); conferma che la prescrizione oraria non rende automaticamente la misura custodiale

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 6, n. 456/1992; Sez. 2, n. 47257/2009; Sez. 2, n. 19549/2006; Sez. 6, n. 29593/2011; Sez. 2, n. 36159/2017; Sez. 2, n. 44502/2015)

    La giurisprudenza precedente aveva affermato il principio della "domanda cautelare" anche sulle modalità esecutive delle misure; la Corte, pur richiamando tali precedenti, conclude però che l'art. 283, comma 4, consente al giudice investito di adottare la prescrizione accessoria in esame

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla requisitoria del P.M.; non incide sul principio sostanziale deciso dalla Cassazione in merito all'art. 283 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando il giudice è regolarmente investito della domanda per l'obbligo di dimora, può aggiungere, anche d'ufficio, la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno ai sensi dell'art. 283, comma 4, c.p.p., senza violare in sé il principio della 'domanda cautelare'.
  • La prescrizione oraria prevista dall'art. 283, comma 4, è considerata accessoria e non è automaticamente assimilabile agli arresti domiciliari; la distinzione è decisiva per valutare la legittimità della sua imposizione d'ufficio.
  • Se la prescrizione accessoria, nella pratica, si traduce in una limitazione di fatto equivalente agli arresti domiciliari (es. divieto così esteso e stringente da impedire la normale vita lavorativa), allora può sorgere illegittimità e la necessità di una specifica domanda del pubblico ministero o di un diverso inquadramento cautelare.
  • Nelle impugnazioni, è utile distinguere tra la legittimità formale della potestà del giudice di imporre prescrizioni accessorie e la valutazione di proporzionalità e non pregiudizio per le normali esigenze di lavoro; entrambe le dimensioni possono essere oggetto di censura.
  • In pratica, difensore e P.M. devono porre attenzione a come le modalità esecutive della misura impattano la libertà personale: se si intende ottenere o evitare un aggravamento delle modalità, è consigliabile esplicitarlo nella richiesta cautelare o nella memoria al giudice per evitare contestazioni interpretative.

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