Sentenza del 15/06/2020 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Biella
"Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" - Atto di contestazione- D.L. n.78/2009 - D.L. n. 167/1990 - Legge n. 186/2014 -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito non riporta una sentenza, il suo dispositivo o l’esito di un’impugnazione. Riferisce soltanto che l’Amministrazione ha accolto la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria e ha successivamente emesso nel 2017 un atto di contestazione. Non è pertanto possibile stabilire se l’atto sia stato annullato o confermato, né individuare un vincitore, le statuizioni sulle spese o eventuali rinvii.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo descrive una richiesta di accesso alla collaborazione volontaria presentata ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 186/2014, per gli anni 2010-2013, con richiesta di determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività finanziarie estere. Nell’ambito della procedura l’Ufficio avrebbe rilevato che il capitale estero si era formato prima del 2009 e che non era stata prodotta documentazione idonea a superare la presunzione relativa agli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. Nel 2017 l’Ufficio ha quindi contestato l’omessa compilazione del quadro RW per i periodi d’imposta 2006-2009 e ulteriori infedeltà dichiarative per il 2010-2013. Il testo elenca le contestazioni del contribuente, ma non riferisce quali siano state effettivamente proposte in ricorso né espone la motivazione di una decisione giudiziaria.
Norme richiamate
Legge 15 dicembre 2014, n. 186, art. 1, commi 1 e 2
È indicata come base della procedura di collaborazione volontaria richiesta dal contribuente; il testo non riporta un’interpretazione giudiziale della disposizione.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5-quinquies, comma 8
È richiamato quale fondamento della richiesta di determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività finanziarie estere.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2
Il testo riferisce che la disposizione è stata invocata in relazione alla presunzione di detenzione di capitali in territori a fiscalità privilegiata e alla mancata prova idonea a superarla.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2-ter
Secondo quanto riportato, per le violazioni in questione i termini previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 sono raddoppiati. Il testo non consente di verificare l’applicazione concreta della regola né l’esito di una contestazione sulla decadenza.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5-quater, comma 4
È richiamato per la deroga, ai soli fini della collaborazione volontaria, al raddoppio dei termini di decadenza, subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni previste dalla disciplina indicata nel testo.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5-quater, comma 1, lettera a)
È menzionato tra le disposizioni che l’atto di contestazione sarebbe stato ritenuto violato; non sono forniti ulteriori elementi per ricostruire l’argomento o l’interpretazione applicata.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5-quinquies, comma 4
È richiamato in relazione alle condizioni che, congiuntamente a quelle previste dai commi 5 e 7, possono escludere il raddoppio dei termini nell’ambito della collaborazione volontaria.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20
La disposizione è richiamata come norma sui termini ai quali si applica il raddoppio previsto dall’art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 78/2009.
D.M. 21 novembre 2011
È citato per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata cui si riferirebbero gli investimenti e le attività estere contestati; non è riportato uno specifico passaggio interpretativo.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 13 marzo 2015
Il testo la indica come documento che illustra condizioni e procedura relative al raddoppio dei termini, senza riportarne il contenuto.
Massime di principio
- La sola ammissione alla collaborazione volontaria non equivale, sulla base del testo, all’annullamento o alla definizione favorevole di ogni contestazione relativa alle attività estere: possono essere contestate separatamente omissioni di monitoraggio e infedeltà dichiarative.
- Quando si invoca la presunzione relativa a capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, la documentazione idonea a superarla è centrale; il testo non specifica quali prove siano sufficienti nel caso concreto.
- Il raddoppio dei termini e la sua eventuale esclusione in sede di collaborazione volontaria dipendono dalle condizioni normative applicabili e, secondo il testo, dal loro ricorrere congiunto; non è possibile dedurre qui se tali condizioni fossero soddisfatte.
- Poiché non è riportato il dispositivo di una sentenza, il materiale fornito non consente di ricavare un principio giudiziale definitivo sull’atto di contestazione o sulla sua tempestività.
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