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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06995/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul diniego delle attenuanti generiche fosse generica e non idonea a evidenziare una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 14 gennaio 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unica doglianza riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta formulata in modo evidente genericità e, in sostanza, diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito della motivazione già resa dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso le generiche con argomentazione ritenuta sufficiente, non illogica e adeguata all'esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche in modo generico è inammissibile, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
  • La valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche appartiene al giudizio di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito non presenti violazioni di legge o vizi argomentativi rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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