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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09085/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione imposte dirette e IVA, ritenendo che la società contribuente avesse partecipato a un meccanismo di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti: in particolare, fatture emesse verso una società svizzera per la cessione di rottami di rame misto e fatture ricevute da altra società italiana per l'acquisto di anodi di rame blister, poi rivenduti a una multinazionale estera. I giudici di merito hanno ritenuto provata l'inesistenza soggettiva delle operazioni e hanno respinto sia il ricorso contro l'accertamento sia la richiesta di annullamento, totale o parziale, delle sanzioni, escludendo la prova della buona fede. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i quantitativi di rottami di rame venduti alla società estera sarebbero stati inferiori ai quantitativi di rame blister acquistati dalla società fornitriche, circostanza che avrebbe smentito la tesi dell'Ufficio; con il secondo ha dedotto, ex art. 360, n. 4 c.p.c. e art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa alle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato: inammissibile per la "doppia conforme" rispetto al vizio motivazionale, per difetto di specificità e localizzazione delle fonti richiamate e perché la censura, in realtà, mirava a ottenere una diversa valutazione del merito; infondato perché la possibile liceità di una parte dell'attività della società interposta non esclude la partecipazione illecita alla frode, almeno sotto il profilo della conoscibilità. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state trascritte in ricorso le domande o eccezioni asseritamente non esaminate, e comunque infondato perché la sentenza d'appello, dichiarando di essere concorde con il decisum di primo grado, aveva implicitamente rigettato anche la questione sulle sanzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 5; primo comma, n. 4

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorra la doppia conforme e, in ogni caso, la doglianza deve individuare un fatto storico omesso, non limitarsi a contestare la valutazione del merito o la mancata adesione alla tesi difensiva.

  • art. 348-ter c.p.c.

    comma 4 e 5 (richiamati nel ragionamento sulla doppia conforme)

    La disciplina della doppia conforme continua a precludere il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione siano state ritualmente proposte e siano specificamente trascritte nel ricorso per cassazione, con indicazione degli atti in cui sono state formulate.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta del relatore consente l'applicazione del meccanismo dissuasivo e della condanna aggravata prevista dalla norma, quale presidio contro l'abuso del processo.

  • art. 96 c.p.c.

    Quando la decisione finale conferma la proposta ex art. 380-bis c.p.c., può essere irrogata una condanna aggravata a carico della parte che ha insistito nel ricorso privo di giustificazione, quale ipotesi tipizzata di abuso del processo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se tende a sollecitare una nuova valutazione del merito o non individua uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile quando le due decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni fattuali.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede rigorosa autosufficienza: la parte deve indicare e trascrivere con precisione la domanda o eccezione non decisa e gli atti processuali in cui è stata proposta.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'eventuale liceità di una parte dell'attività del soggetto coinvolto non esclude, di per sé, la partecipazione fraudolenta o la conoscibilità della frode relativa alle operazioni contestate.
  • La conformità della decisione finale alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. quale reazione all'abuso del processo e alla resistenza a una prognosi negativa già formulata dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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