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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25956/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il D.A.P. aveva vietato, per ragioni di sicurezza, l'acquisto da parte dei detenuti di farina e lievito di birra ritenendoli potenzialmente pericolosi (rischio di nube incendiaria/esplosiva e utilizzo per scopi illeciti). Il detenuto Giannelli aveva presentato reclamo al magistrato di sorveglianza chiedendo di poter acquistare tali alimenti; il magistrato e poi il Tribunale di sorveglianza di Sassari hanno accolto il reclamo, ritenendo non dimostrata la pericolosità concreta della farina e ritenendo il divieto irragionevole e incoerente rispetto ad altri alimenti ammessi. Il D.A.P., la Casa circondariale e il Ministero hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale per tre motivi: (i) vizio di potere del giudice di sorveglianza per errata qualificazione del reclamo (non si tratterebbe di tutela di un diritto soggettivo tutelabile con art. 35-bis), (ii) falsa applicazione del principio di non discriminazione (il divieto è generale e regolamentare), (iii) violazione delle norme dell'art. 41-bis Ord.pen. che legittimano limitazioni per ragioni di sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (vizio di potere) e perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 24/11/2023 e anche l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 20/06/2023. La Corte ha ritenuto che il reclamo proposto dal detenuto non fosse fondato sulla lesa attual e grave di un diritto soggettivo (diritto alla salute o ad una alimentazione sana) ma riguardasse una mera modalità organizzativa riconducibile alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria; il detenuto non aveva motivato esigenze di salute o intolleranze tali da rendere essenziale l'acquisto dei prodotti richiesti, i cui ingredienti sono comunque presenti nel vitto fornito dal carcere. Perciò la materia eccedeva la giurisdizione del magistrato di sorveglianza e l'ordinanza doveva essere annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Lo strumento del reclamo giurisdizionale è destinato a tutelare lesioni di diritti soggettivi attuali e gravi derivanti dall'azione amministrativa; non è idoneo per contestare generiche modalità organizzative dell'amministrazione penitenziaria.

  • art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.

    Il reclamo generico che verte su provvedimenti attinenti alle modalità di esercizio dei diritti, rientranti nella discrezionalità amministrativa in funzione di ordine e disciplina, non è sindacabile mediante il reclamo giurisdizionale come lesione di diritto soggettivo.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina del reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza; conferma la limitazione dell'intervento giudiziario ai casi in cui sia in gioco un diritto soggettivo attuale e grave.

  • art. 41-bis Ord. pen., comma 2 quater, lett. a) e c)

    Prevede poteri di limitazione e misure speciali per motivi di sicurezza nei confronti di detenuti sottoposti al regime del 41-bis; la Corte ha ritenuto che le scelte dell'amministrazione fondate su ragioni di sicurezza rientrino nella discrezionalità e non siano automaticamente sindacabili se non manifestamente irragionevoli.

Massime di principio

  • Perché un reclamo al magistrato di sorveglianza sia esperibile come tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis è necessario che il detenuto dimostri un attuale e grave pregiudizio a un diritto soggettivo (es. salute, alimentazione necessaria per patologie), non una mera preferenza o esigenza ricreativa.
  • Le limitazioni ordinate dall'amministrazione penitenziaria sulle modalità di esercizio dei diritti (es. elenco prodotti acquistabili, modalita' di preparazione degli alimenti) rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione quando perseguono ragioni di ordine e sicurezza e rispettano ragionevolezza e proporzionalità; tali scelte non sono sindacabili se non manifestamente irragionevoli.
  • Il giudice di sorveglianza deve qualificare correttamente il reclamo: se emerge che la domanda verte su questioni organizzative e non su un diritto soggettivo leso, il reclamo va qualificato come generico e non può fondare tutela giurisdizionale piena.
  • Se si invoca la tutela del diritto alla salute o ad una sana alimentazione va fornita prova o motivazione specifica (es. intolleranze, dieta terapeutica) che renda essenziale il bene richiesto; la presenza degli stessi nutrienti nel vitto fornito indebolisce la pretesa.
  • Le misure cautelari o divieti adottati per ragioni di sicurezza devono essere sorretti da elementi concreti di pericolo; l'assenza di prove tecniche o di una motivazione concreta può rendere irragionevole un divieto, ma la mancanza di prova spetta anche all'amministrazione che li impone.
  • La valutazione di non discriminazione non esclude automaticamente la legittimità di un divieto generale: un trattamento uniforme può essere legittimo se fondato su esigenze di sicurezza proporzionate e adeguatamente motivate.

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