Cassazione Penale, Sentenza n. 25956/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il D.A.P. aveva vietato, per ragioni di sicurezza, l'acquisto da parte dei detenuti di farina e lievito di birra ritenendoli potenzialmente pericolosi (rischio di nube incendiaria/esplosiva e utilizzo per scopi illeciti). Il detenuto Giannelli aveva presentato reclamo al magistrato di sorveglianza chiedendo di poter acquistare tali alimenti; il magistrato e poi il Tribunale di sorveglianza di Sassari hanno accolto il reclamo, ritenendo non dimostrata la pericolosità concreta della farina e ritenendo il divieto irragionevole e incoerente rispetto ad altri alimenti ammessi. Il D.A.P., la Casa circondariale e il Ministero hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale per tre motivi: (i) vizio di potere del giudice di sorveglianza per errata qualificazione del reclamo (non si tratterebbe di tutela di un diritto soggettivo tutelabile con art. 35-bis), (ii) falsa applicazione del principio di non discriminazione (il divieto è generale e regolamentare), (iii) violazione delle norme dell'art. 41-bis Ord.pen. che legittimano limitazioni per ragioni di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (vizio di potere) e perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 24/11/2023 e anche l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 20/06/2023. La Corte ha ritenuto che il reclamo proposto dal detenuto non fosse fondato sulla lesa attual e grave di un diritto soggettivo (diritto alla salute o ad una alimentazione sana) ma riguardasse una mera modalità organizzativa riconducibile alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria; il detenuto non aveva motivato esigenze di salute o intolleranze tali da rendere essenziale l'acquisto dei prodotti richiesti, i cui ingredienti sono comunque presenti nel vitto fornito dal carcere. Perciò la materia eccedeva la giurisdizione del magistrato di sorveglianza e l'ordinanza doveva essere annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Lo strumento del reclamo giurisdizionale è destinato a tutelare lesioni di diritti soggettivi attuali e gravi derivanti dall'azione amministrativa; non è idoneo per contestare generiche modalità organizzative dell'amministrazione penitenziaria.
art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.
Il reclamo generico che verte su provvedimenti attinenti alle modalità di esercizio dei diritti, rientranti nella discrezionalità amministrativa in funzione di ordine e disciplina, non è sindacabile mediante il reclamo giurisdizionale come lesione di diritto soggettivo.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina del reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza; conferma la limitazione dell'intervento giudiziario ai casi in cui sia in gioco un diritto soggettivo attuale e grave.
art. 41-bis Ord. pen., comma 2 quater, lett. a) e c)
Prevede poteri di limitazione e misure speciali per motivi di sicurezza nei confronti di detenuti sottoposti al regime del 41-bis; la Corte ha ritenuto che le scelte dell'amministrazione fondate su ragioni di sicurezza rientrino nella discrezionalità e non siano automaticamente sindacabili se non manifestamente irragionevoli.
Massime di principio
- Perché un reclamo al magistrato di sorveglianza sia esperibile come tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis è necessario che il detenuto dimostri un attuale e grave pregiudizio a un diritto soggettivo (es. salute, alimentazione necessaria per patologie), non una mera preferenza o esigenza ricreativa.
- Le limitazioni ordinate dall'amministrazione penitenziaria sulle modalità di esercizio dei diritti (es. elenco prodotti acquistabili, modalita' di preparazione degli alimenti) rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione quando perseguono ragioni di ordine e sicurezza e rispettano ragionevolezza e proporzionalità; tali scelte non sono sindacabili se non manifestamente irragionevoli.
- Il giudice di sorveglianza deve qualificare correttamente il reclamo: se emerge che la domanda verte su questioni organizzative e non su un diritto soggettivo leso, il reclamo va qualificato come generico e non può fondare tutela giurisdizionale piena.
- Se si invoca la tutela del diritto alla salute o ad una sana alimentazione va fornita prova o motivazione specifica (es. intolleranze, dieta terapeutica) che renda essenziale il bene richiesto; la presenza degli stessi nutrienti nel vitto fornito indebolisce la pretesa.
- Le misure cautelari o divieti adottati per ragioni di sicurezza devono essere sorretti da elementi concreti di pericolo; l'assenza di prove tecniche o di una motivazione concreta può rendere irragionevole un divieto, ma la mancanza di prova spetta anche all'amministrazione che li impone.
- La valutazione di non discriminazione non esclude automaticamente la legittimità di un divieto generale: un trattamento uniforme può essere legittimo se fondato su esigenze di sicurezza proporzionate e adeguatamente motivate.
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