Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23573/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del residuo di un mutuo concesso a una società e garantito da fideiussione. In opposizione, tra le eccezioni, veniva dedotta l'inesistenza del decreto nei confronti di uno dei garanti, perché il relativo soggetto era deceduto prima della proposizione del ricorso monitorio, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Velletri. Il Tribunale revocava il decreto solo nei confronti del garante deceduto, rigettava l'opposizione della società debitrice e dell'altra fideiussora, e regolava le spese ponendole in parte a carico degli opponenti. In appello, il solo erede del fideiussore deceduto si doleva del mancato riconoscimento in suo favore delle spese di primo grado, sostenendo che il primo giudice avesse già riconosciuto la sua estraneità sostanziale alla lite. La Corte d'appello accoglieva il gravame della società e dell'altra fideiussora sulla competenza territoriale, dichiarando competente il Tribunale di Velletri, ma compensava integralmente le spese di entrambi i gradi senza pronunciarsi specificamente sul motivo d'appello proposto dall'erede del fideiussore deceduto. Con il ricorso per cassazione si deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 112, 91, 92 e 132, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sul primo motivo di gravame, ovvero per motivazione apparente, in relazione alla domanda di rifusione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: la Corte d'appello non si è pronunciata sul motivo di appello concernente le spese di lite spettanti al ricorrente, limitandosi a compensare le spese con una motivazione riferibile alla diversa posizione della società debitrice e dell'altra fideiussora, ma inconferente rispetto al ricorrente, il cui tema era l'erronea regolazione delle spese dopo la revoca del monitorio nei confronti del suo dante causa deceduto. La sentenza è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è stato invocato come parametro del ricorso per censurare la decisione di merito per violazione delle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulle spese e sulla motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte lo richiama in relazione all'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla regolazione delle spese di lite, rispetto alla quale si assume l'erronea applicazione o l'omessa considerazione del motivo di gravame.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla compensazione delle spese, che la Corte d'appello ha disposto senza confrontarsi con la specifica doglianza del ricorrente.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare una motivazione meramente apparente della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La sentenza di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi di gravame specificamente devoluti, anche quando uno o più capi della decisione siano stati accolti in favore di altre parti o per ragioni diverse.
  • La compensazione delle spese processuali deve essere sorretta da una motivazione riferibile alla posizione della parte interessata; una giustificazione attinente ad altri soccombenti o ad altre questioni della lite non sana l'omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese proposto da una parte diversa.
  • Ricorre vizio di omessa pronuncia, o motivazione apparente, quando il giudice di merito non si confronta con la domanda o con il motivo di impugnazione specificamente dedotto, limitandosi a una statuizione generale inconferente rispetto alla posizione processuale della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.