Cassazione Penale, Sentenza n. 17064/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/01/2020 che aveva confermato la condanna di Varenna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, legge 15/12/1990, n. 386. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.): la Corte non avrebbe accertato se il ricorrente avesse effettivamente ricevuto il provvedimento amministrativo di interdizione dall'emissione di assegni e, quanto all'elemento oggettivo, la sussistenza e validità del provvedimento stesso; 2) violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 505 e 546 c.p.p.): il dispositivo della sentenza non avrebbe indicato correttamente il capo d'imputazione e gli estremi della sentenza impugnata, richiamando erroneamente una sentenza del Tribunale di Sondrio mai pronunciata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta morte dell'imputato (decesso il 15/04/2021, certificato trasmesso), ha rilevato che il reato si è estinto per la morte e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata enunciando la causale nel dispositivo. La decisione precisa che, essendo estinto il reato e esaurito il rapporto processuale, è preclusa ogni eventuale pronuncia nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.), per cui le censure sostanziali e procedurali sono divenute inoperanti.
Norme richiamate
legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 7, comma 1
art. 7, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386
Norma sostanziale del reato contestato: la sentenza confermata condannava il ricorrente per la violazione di questa disposizione; la Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa della morte dell'imputato
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Rimedio di cassazione per vizio di motivazione; era la base del primo motivo di ricorso ma è divenuto inoperante per la sopravvenuta morte
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Rimedio per violazione di norme processuali: fondamento del secondo motivo di ricorso, anch'esso non valutato nel merito per l'estinzione del reato
codice di procedura penale, artt. 505 e 546
Norme processuali richiamate dal ricorrente relativamente alla forma e al contenuto del dispositivo e all'indicazione del capo d'imputazione; la Cassazione non ha esaminato nel merito le presunte violazioni a seguito della sopravvenuta morte
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
art. 129, comma 2, c.p.p.
Principio secondo cui, quando il rapporto processuale si estingue (es. per morte dell'imputato), è preclusa la pronuncia di proscioglimento nel merito; la Corte ha richiamato questa norma per motivare l'annullamento senza rinvio
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi)
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000
Precedente che conferma il principio secondo cui la sopravvenuta morte estingue il reato e impedisce pronunce sul merito, giustificando l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- La sopravvenuta morte dell'imputato estingue il reato e rende il ricorso improcedibile: la Corte deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio ed enunciare la causale nel dispositivo.
- Quando il rapporto processuale è estinto per morte, è preclusa ogni pronuncia sul merito (ad es. proscioglimento) ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; le censure sostanziali restano quindi inoperanti.
- La parte che propone il ricorso o il suo difensore deve tempestivamente comunicare e documentare l'evento morte (es. certificato di morte) perché la Corte possa dichiarare l'improcedibilità.
- Se il procedimento prosegue fino alla Cassazione ma nel frattempo interviene la morte, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e non può correggere eventuali errori formali o materiali della sentenza impugnata salvo valutazioni preliminari sull'improcedibilità.
- In generale, questioni relative alla prova dell'esistenza o validità di provvedimenti amministrativi (es. divieto di emissione di assegni) e vizi del dispositivo restano rilevanti solo se il processo non sia estinto per cause sopravvenute; in situazioni analoghe è necessario provare tali elementi in sede di merito prima che sopravvengano cause estintive.
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