Cassazione Penale, Ordinanza n. 02540/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 5 giugno 2025. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura non fosse consentita in sede di legittimità, perché si trattava di una doglianza che riproponeva profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazione giuridicamente corretta.
Norme richiamate
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto non è sindacabile in cassazione quando la questione ripropone censure già adeguatamente valutate e disattese dal giudice di merito.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile riproporre una censura già esaminata e motivatamente respinta in appello, se non si indicano vizi effettivi di legittimità.
- La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione quando la decisione di merito abbia già escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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