Cassazione Penale, Sentenza n. 20256/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguardava l'impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di Ottaviano avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 1/2/2024, per presunta carenza della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente deduceva che l'atto di appello conteneva invece un richiamo espresso alla dichiarazione di domicilio già effettuata e depositata in atti presso lo studio del difensore di ufficio, e che la Corte di appello aveva applicato un eccessivo formalismo. Si richiamava altresì la interpretazione data dalle Sezioni Unite (sent. n.13808/24.10.2024, depositata 8.4.2025) secondo cui è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, purché consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'atto di appello conteneva la specifica indicazione dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore già presente in atti e che, alla luce dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, ciò integra la condizione di ammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (norma poi abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n.114, ma applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24/8/2024). Pertanto la Corte di appello ha errato nel dichiarare l'inammissibilità. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La previsione, a pena di inammissibilità, del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio insieme con l'atto di impugnazione deve essere interpretata in senso non eccessivamente formalistico: è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione della disposizione)
La norma di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è stata abrogata dalla legge n.114/2024 in vigore dal 25/8/2024; tuttavia la disposizione continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024, per cui l'interpretazione esaminata è pertinente alle impugnazioni antecedenti tale data
Sentenza Sezioni Unite n.13808 del 24/10/2024 (depositata 8/4/2025)
sent. n.13808 del 24/10/2024, depositata l'8/4/2025
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il requisito della dichiarazione/elezione di domicilio può considerarsi soddisfatto anche tramite richiamo espresso e specifico nell'impugnazione a una precedente dichiarazione/e elezione di domicilio già presente nel fascicolo, purché ciò permetta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notificazioni
Massime di principio
- Un richiamo espresso e specifico, nell'atto di impugnazione, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già depositata nel fascicolo è generalmente sufficiente a soddisfare il requisito formale previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., evitando l'inammissibilità per mera omissione formale
- In caso di norme procedurali formali, l'interpretazione delle Sezioni Unite privilegia la funzionalità (individuazione certa del luogo per la notificazione) rispetto a un eccesso di formalismo che possa ledere il diritto di difesa e di impugnazione
- Se una disposizione è stata successivamente abrogata, va verificato l'arco temporale di applicazione: l'abrogazione non incide retroattivamente sulle impugnazioni proposte prima della data di efficacia dell'abrogazione
- Per evitare contestazioni, è comunque buona prassi indicare chiaramente nell'atto di impugnazione l'elezione di domicilio ovvero il riferimento preciso al documento/atto in cui la medesima è stata già dichiarata e la sua collocazione nel fascicolo
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione per carenza formale nonostante la presenza di un richiamo idoneo all'individuazione del domicilio, la Corte di cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare o trasmettere gli atti per il prosieguo del giudizio
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