Cassazione Civile, Ordinanza n. 22135/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio assistito da una polizza assicurativa collegata all’operazione. La società assicuratrice, dopo aver corrisposto alla banca finanziatrice il debito residuo a seguito della perdita dell’occupazione della mutuataria, agiva in via monitoria nei confronti di quest’ultima chiedendo la somma pagata, in forza di una clausola di surrogazione prevista nelle condizioni contrattuali. La mutuataria proponeva opposizione sostenendo che: a) la clausola di surrogazione fosse vessatoria e quindi richiedesse specifica approvazione per iscritto; b) il rischio assicurato non si fosse verificato e il contratto fosse nullo ex art. 1895 c.c.; c) non vi fosse alcuna valida ricognizione di debito o accordo transattivo idoneo a fondare il credito. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello confermava, ma con diversa motivazione, ritenendo che l’assicuratore potesse surrogarsi solo nei diritti verso il terzo responsabile del danno e che la clausola fosse vessatoria perché il consumatore sarebbe rimasto privo della garanzia. In cassazione la società assicuratrice deduceva: 1) violazione dell’art. 1411 c.c. e erronea qualificazione della fattispecie, sostenendo che si trattasse di assicurazione stipulata dalla banca in nome proprio e per proprio conto, con legittima surroga ex art. 1916 c.c.; 2) violazione degli artt. 1341 c.c. e 33 ss. cod. cons. e dell’art. 1203 c.c., perché la clausola di surroga non era vessatoria e riproduceva un meccanismo legale; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo a una asserita ricognizione di debito; 4) nullità della sentenza per errore percettivo sulla prova documentale e applicazione dell’art. 115 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo corretta la tesi della ricorrente secondo cui la polizza era una assicurazione del credito stipulata dalla banca in nome proprio e per proprio conto, con la mutuataria quale semplice soggetto esposto al rischio e non parte del contratto assicurativo. Da ciò ha fatto discendere che la clausola di surroga non poteva essere considerata vessatoria, sia perché non sottoscritta dalla mutuataria in quanto non contraente, sia perché conforme alla disciplina legale dell’art. 1916 c.c. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la fattispecie integrasse un contratto a favore del terzo; il richiamo non era pertinente
indicato per qualificare la mutuataria come soggetto esposto al rischio e per definire l'interesse assicurato come quello della banca contraente/beneficiaria
richiamato per spiegare l'autorizzazione resa dalla mutuataria alla stipula della polizza, coerente con la sua qualità di soggetto terzo rispetto al contratto assicurativo
ritenuto applicabile quale base della surrogazione dell'assicuratore contro i danni; una clausola che ne riproduce il contenuto non è vessatoria
la clausola di surroga non può essere qualificata vessatoria nel caso concreto, anche perché la mutuataria non era parte del contratto assicurativo
la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore non è applicabile per contestare una clausola non sottoscritta da chi non è contraente
richiamato dalla ricorrente solo per analogia; la Corte ha osservato che la surrogazione dedotta riproduce un meccanismo legale, dunque non è abusiva o vessatoria
invocato dall'opponente per sostenere la nullità per insussistenza del rischio, ma la Corte non si è soffermata su tale profilo perché ha accolto il ricorso su diversa qualificazione della polizza
evocato nei motivi rimasti assorbiti in relazione alla ricognizione di debito
evocato nei motivi rimasti assorbiti in relazione al preteso errore di percezione della prova documentale
norma processuale richiamata per i vizi denunciati in cassazione
art. 54 del d.P.R. n. 180/1950
richiamato per inquadrare la cessione del quinto dello stipendio e la funzione della polizza collegata al finanziamento
Massime di principio
- Quando una polizza è collegata a un finanziamento e la banca è contraente/beneficiaria, il mutuatario che sopporta il premio non diventa automaticamente parte del contratto assicurativo, se dagli atti emerge che l'interesse protetto è quello della finanziaria e non quello del mutuatario.
- La clausola di surrogazione dell'assicuratore non è vessatoria se è coerente con la funzione della garanzia assicurativa e, soprattutto, se riproduce un meccanismo già previsto dalla legge; la valutazione di vessatorietà presuppone che la clausola incida su un equilibrio contrattuale tra parti effettivamente contraenti.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può accogliere il ricorso per una ragione di diritto diversa da quella specificamente prospettata dalla parte, purché la questione sia ricavabile dai fatti dedotti e non si sia formato giudicato interno.
- L'erronea qualificazione del rapporto negoziale può determinare la correzione dell'intera struttura delle pretese restitutorie o di rivalsa, imponendo di verificare chi sia il contraente, chi sia il beneficiario e chi sia soltanto esposto al rischio assicurato.
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