Ordinanza n. 7945/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, notificata in data 09.05.2025, mediante la quale, ha disposto che “la sig.ra (…) è esclusa dal concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell’Area Assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68”; - della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, mediante la quale ha indetto, anche statuendone regole e condizioni, il bando di “concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell’Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM), riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”; - della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell’Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti – e per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1 della Determinazione Direttoriale n. 653163/RU del 23 ottobre 2024 (e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell’ambito di Reggio Calabria) - sono state approvate le graduatorie di merito, e sono stati dichiarati i candidati vincitori; - della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1, “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 – Legge 12.3.1999, n. 68 – Legge 23.11.1998, n. 407 – Legge 11.03.2011, n. 25″ pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213; - di ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull’operato dell’Agenzia, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati (contraddistinti come “A-1, A-2, A-3, A-4) - anche se allo stato incognito, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli eventuali ulteriori verbali e atti, della commissione esaminatrice relativi all’espletamento della procedura concorsuale codice ADM/L68, nonché, gli atti di verifica della regolarità della procedura concorsuale, gli atti applicativi delle disposizioni sui titoli di preferenza (ex art. 5, comma 4, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, ed art. 3, comma 7, legge n. 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, legge n. 191/1998), gli atti relativi al computo delle riserve e dei titoli di riserva (ex art. 2, comma 3, del bando di concorso), gli atti di approvazione della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell’Area Assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\9\2025: - dell’Avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, pubblicata in data 10.09.2025, mediante il quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell’Area Assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è stato disposto che i candidati dichiarati vincitori - con esclusione della ricorrente - dovranno presentarsi presso la sede competente della Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il giorno 1° ottobre 2025, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la contestuale immissione in servizio; e per l’accertamento - dell’an del danno e la declaratoria della responsabilità delle amministrazioni intimate per i pregiudizi subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza degli atti e comportamenti diretti, indiretti od omissivi, illegittimi impugnati; con espressa riserva di proporre autonoma azione per l’accertamento e la liquidazione del quantum del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi dell’art. 30 C.P.A. per quanto riguarda i motivi aggiunti, ex art. 116, comma 2, c.p.a., presentati il 10\3\2026: - del provvedimento di rigetto del 9.2.2026 dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi del 22.12.2025, funzionale alla verifica dell’esecuzione e alla tutela giurisdizionale della ricorrente; e per l’accertamento - del diritto della ricorrente ad accedere alle informazioni e alla documentazione richiesta; con conseguente ordine - nei confronti dell’Agenzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché provveda su tali istanze, determinandone le modalità esecutive, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in forma amministrativa della decisione che verrà emessa e, contestualmente, nominare un commissario ad acta che provveda in luogo dell’ente pubblico inerte; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 21\3\2026: - della determinazione direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. -OMISSIS- del 23.02.2026.U, nella parte in cui dispone lo scorrimento delle graduatorie di merito e dei vincitori del medesimo concorso senza coordinare tale attività con la posizione della ricorrente già riammessa cautelarmente nella graduatoria di Reggio Calabria; - della determinazione direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. 136386 del 27.02.2026.U, nella parte in cui, in rettifica della precedente, conferma ed amplia il sistema di scorrimento senza coordinare tale attività con la posizione della ricorrente già riammessa cautelarmente nella graduatoria di Reggio Calabria; e per l’accertamento - del diritto della ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso introduttivo, a permanere stabilmente nella graduatoria di merito dell’ambito provinciale di Reggio Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata per verificare l'esecuzione di una precedente ordinanza cautelare e la posizione della ricorrente nella procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, esclusa dal concorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riservato ai soggetti disabili, aveva ottenuto dal Consiglio di Stato la sospensione cautelare dell'esclusione. Successivamente ha presentato un'istanza di accesso riguardante un'ampia serie di documenti relativi all'esecuzione della misura cautelare, allo stato della procedura concorsuale, agli scorrimenti, alle assunzioni, ai posti residui, agli atti interni, alle verifiche sui candidati, ai criteri applicati e alla posizione della ricorrente. L'Agenzia ha rigettato l'istanza ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, ravvisando un controllo generalizzato sull'operato amministrativo e rilevando che parte dei documenti era già conoscibile attraverso canali ufficiali. Con motivi aggiunti ex art. 116, comma 2, c.p.a., la ricorrente ha dedotto la strumentalità dell'accesso alla tutela giurisdizionale e alla verifica dell'esatto adempimento della misura cautelare, l'assenza di un controllo generalizzato, la possibilità di oscurare i dati dei terzi e l'illegittimità del diniego per violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e dei principi di effettività, trasparenza e buon andamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda di accesso. Ha ritenuto che l'istanza, per ampiezza, eterogeneità e indeterminatezza, fosse preordinata a un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione e integrasse una richiesta massiva, incompatibile con la funzione dell'accesso documentale e sproporzionata rispetto all'attività richiesta all'Amministrazione. Ha inoltre rilevato che parte delle richieste riguardava documenti non ancora formati, atti futuri, provvedimenti eventuali o attività istruttorie non concluse, estranei all'oggetto del diritto di accesso. Altre richieste miravano sostanzialmente a sollecitare o verificare l'adempimento di obblighi derivanti dalla pronuncia cautelare e avrebbero dovuto essere proposte, se del caso, mediante giudizio di ottemperanza, non attraverso il rito speciale dell'accesso. La natura massiva dell'istanza impediva inoltre di individuare un interesse strumentale specifico e imponeva alla richiedente, non all'Amministrazione o al giudice, di delimitare puntualmente i documenti richiesti. La decisione sulle spese della fase è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato a documenti determinati; non può essere utilizzato per controlli generalizzati o richieste massive e non può riguardare documenti futuri o non ancora formati.
art. 24, comma 3, l. n. 241/1990
Sono escluse le istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.
Disciplina il rito speciale utilizzato per impugnare il diniego di accesso; tale rito non è idoneo a veicolare pretese sostanzialmente attinenti all'esecuzione di statuizioni giurisdizionali.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
art. 24, comma 3, l. n. 241/1990
Il divieto di controllo generalizzato impedisce richieste ampie, eterogenee e indifferenziate, anche quando formalmente riferite a una specifica vicenda amministrativa.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato, diffuso o esplorativo sull'operato della pubblica amministrazione; l'istanza deve individuare in modo puntuale i documenti richiesti e delimitare uno specifico interesse conoscitivo.
- È inammissibile una richiesta di accesso massiva quando domanda una pluralità ampia, eterogenea e indifferenziata di atti, comunicazioni, istruttorie e provvedimenti, imponendo all'amministrazione un'attività di ricerca e selezione sproporzionata e incompatibile con buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza.
- Il diritto di accesso riguarda documenti già formati ed esistenti al momento della richiesta e non comprende atti futuri, meramente eventuali, elaborazioni ancora da compiere o attività istruttorie non concluse.
- Quando la richiesta conoscitiva è sostanzialmente diretta a verificare o sollecitare l'adempimento di obblighi derivanti da una pronuncia giurisdizionale, la tutela deve essere azionata mediante giudizio di ottemperanza e non attraverso il rito speciale dell'accesso.
- L'onere di individuare e circoscrivere puntualmente i documenti richiesti grava sull'istante; in presenza di una richiesta massiva e indifferenziata, non può essere trasferito all'amministrazione o al giudice il compito di selezionare d'ufficio gli eventuali documenti ostensibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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