Cassazione Civile, Ordinanza n. 26290/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da due deliberazioni assembleari condominiali impugnate davanti al Giudice di pace. Il giudice di primo grado aveva accolto l'impugnazione e dichiarato l'invalidità delle delibere, ma aveva compensato integralmente le spese di lite. Il condomino soccombente solo sul capo spese ha proposto appello deducendo l'ingiustizia della compensazione; il Tribunale ha rigettato il gravame, ritenendo legittima l'integrazione in appello della motivazione della compensazione, fondata in primo grado sulla assoluta novità della questione. In cassazione il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 324 e 185 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non potesse integrare d'ufficio le ragioni di deroga alla soccombenza e che non potesse valorizzare una successiva pronuncia delle Sezioni Unite per giustificare la compensazione; secondo il ricorrente, il compito del Tribunale doveva limitarsi a verificare l'assoluta novità della questione già posta dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la sentenza del Tribunale. Ha affermato che, quando la statuizione sulle spese è specificamente devoluta con l'impugnazione, il giudice di appello può integrare d'ufficio la motivazione carente del primo giudice, purché resti entro i limiti del devolutum e corregga il fondamento della decisione senza alterarne il dispositivo. Nel caso concreto, la compensazione integrale delle spese è stata giustificata in appello con l'obiettiva incertezza della questione sulle delibere condominiali, in luogo della formula usata dal primo giudice dell'assoluta novità per l'ufficio. La Corte ha quindi rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché il condominio intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è stato invocato per censurare la regolazione delle spese
richiamato come parametro del principio di soccombenza in tema di spese di lite
richiamato come norma che consente la compensazione delle spese in presenza dei presupposti di legge
richiamato dal ricorrente nel motivo di censura, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo principio decisivo
richiamato dal ricorrente nel motivo di censura, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo principio decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Quando la statuizione sulle spese di lite è impugnata con specifico motivo, il giudice di appello può integrare d'ufficio la motivazione carente del primo giudice, purché rimanga nei limiti della questione devoluta.
- L'integrazione in appello della motivazione della compensazione delle spese è legittima se non altera il dispositivo di primo grado ma ne fornisce un diverso e più completo fondamento giuridico.
- Ai fini della compensazione delle spese, l'obiettiva incertezza della questione controversa può costituire ragione idonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza.
- Il giudice di legittimità rigetta la censura quando il giudice d'appello abbia corretto la motivazione della compensazione senza introdurre un nuovo e autonomo criterio estraneo al thema decidendum.
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