Cassazione Penale, Ordinanza n. 24503/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto censure dirette, secondo la Corte di cassazione, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova. Il motivo è stato ritenuto inoltre privo di specificità perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e completa, senza che emergessero carenze logiche macroscopiche o violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a un non consentito sindacato sul merito delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, in assenza di specifici travisamenti della prova, e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata e priva di evidenti illogicità o errori di diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una diversa lettura del fatto, se non nei limiti di specifici vizi dedotti e rilevabili in cassazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo giudizio di merito, sollecitando una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: non è sufficiente riproporre in cassazione le stesse doglianze già formulate in appello se la sentenza impugnata le ha affrontate con motivazione congrua e completa.
- La censura relativa al travisamento della prova deve essere specificamente allegata; in mancanza, il controllo di legittimità resta confinato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica e conforme a legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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