Cassazione Civile, Ordinanza n. 17125/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale emessa per TARSU relativa all'annualità 2012 in favore di un comune. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; il comune aveva proposto appello principale, accolto dalla commissione tributaria regionale, mentre l'ente religioso aveva proposto appello incidentale, respinto. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso con due motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato memoria comunicando di avere aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater ex art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti e con pagamento rateale del debito sino al 30.11.2027. La Corte, rilevato che la documentazione allegata non attestava l'effettivo perfezionamento della definizione, ma solo l'esistenza di un piano di pagamento ancora in corso, ha ritenuto che l'adesione alla procedura con impegno alla rinuncia determinasse comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che, in base alla disciplina sulla definizione agevolata richiamata dalla ricorrente, la sospensione dei giudizi nelle more del pagamento non è compatibile con il giudizio di cassazione e che, in assenza dell'effettivo perfezionamento della definizione documentato nel giudizio, resta decisiva l'adesione con impegno alla rinuncia al contenzioso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. È stato escluso l'obbligo del cd. doppio contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
impegno a rinunciare agli stessi giudizi; sospensione dei processi nelle more del pagamento delle somme dovute; subordinazione all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati
La Corte ritiene che l'adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi possa determinare sopravvenuta carenza di interesse, ma che la sospensione prevista dalla norma non sia compatibile con il giudizio di cassazione; per evitare l'inammissibilità occorrerebbe l'effettivo perfezionamento della definizione documentato nel giudizio.
art. 1, commi 231 ss., L. n. 197/2022
La disciplina della rottamazione quater è richiamata come causa sopravvenuta che incide sull'interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
nella dichiarazione ... il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi
La dichiarazione di adesione comporta l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto quegli stessi carichi, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione.
- Nel giudizio di cassazione la previsione di una mera sospensione del processo nelle more del pagamento rateale non è, di per sé, compatibile con la prosecuzione del ricorso quando la parte abbia già manifestato l'impegno a rinunciare al contenzioso.
- Per escludere l'effetto processuale sfavorevole derivante dalla definizione agevolata non basta allegare il piano di pagamento: occorre la prova dell'effettivo perfezionamento della definizione e della relativa documentazione dei versamenti, ove la norma la richieda.
- La sopravvenuta carenza di interesse integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per adesione a definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente e non si applica il doppio contributo unificato.
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