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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06298/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (6/02/2024) che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente aveva chiesto la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione (art. 129 c.p.p.), sostenendo che la prescrizione era maturata nel marzo 2024 (prima del deposito delle motivazioni e comunque prima del termine utile per impugnare) e, conseguentemente, la revoca della confisca. La Corte territoriale aveva invece ritenuto l'appello generico e privo della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. (nella formulazione anteriore alla novella d.lgs. 150/2022) e lo aveva dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo la correttezza, in linea di principio, dei parametri di specificità enunciati dalla giurisprudenza (Sez. U. n. 8825/2016), ha rilevato che nell'atto di appello erano state comunque esposte argomentazioni di fatto e di diritto idonee a dimostrare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (calcolo delle sospensioni e data di estinzione 25 marzo 2024). Ne consegue che mancava il vizio di genericità che giustificasse l'inammissibilità. Perciò la Corte di appello è stata annullata senza rinvio: il reato è dichiarato estinto per prescrizione (art. 129 c.p.p.) e la confisca è revocata, con conversione, per le ragioni esposte, in confisca per equivalente (trattandosi di reato commesso anteriormente all'introduzione dell'art. 578-bis c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Individuazione del reato per cui l'imputato è stato condannato; norma sostanziale relativa al fatto-reato oggetto del procedimento.

  • art. 581 cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alla novella d.lgs. 150/2022)

    L'impugnazione ai sensi del comma 1, lett. b) deve enunciare, specificamente, anche quali "sono le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o erronea valutazione"; e, ai sensi della lett. d), deve enunciare, specificamente, anche quali sono "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

    Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione; il motivo deve indicare, nelle linee essenziali, le ragioni che confutano le valutazioni del primo giudice.

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)

    "L'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato"

    Ulteriore rafforzamento del requisito di specificità dell'appello; tuttavia la Corte ha precisato che, se l'atto di appello contiene argomentazioni puntuali sulla causa estintiva, non è automaticamente generico.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità delle impugnazioni quando manca la specificità prescritta dall'art. 581; principio applicato dalla Corte territoriale per dichiarare l'appello inammissibile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice di rilevare di ufficio le cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione, quando risultano dai documenti o dagli atti del processo; la Cassazione ha ritenuto che la causa estintiva risultasse dagli atti e dovesse essere applicata.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione agli effetti sulla confisca; la Corte ha deciso che, trattandosi di reato commesso prima dell'introduzione dell'art. 578-bis, la confisca disposta in primo grado deve essere revocata e, ove necessario, sostituita da confisca per equivalente.

  • Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza consolidata che richiede che il motivo d'impugnazione contenga le ragioni che confutano le valutazioni del primo giudice; la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità di tale principio ma ha ritenuto che, nel caso concreto, l'appello fosse sufficientemente specifico quanto alla prescrizione.

  • Sez. U., n. 33542 del 27/06/2001 (Cavalera)

    Principio riferito al giudizio di legittimità; la Corte ha distinto il caso di merito (dove valgono le argomentazioni esposte in appello) da quello di legittimità.

Massime di principio

  • La specificità dell'atto di impugnazione ex art. 581 e 581, comma 1-bis c.p.p. è fondamentale: i motivi devono indicare, anche sinteticamente, le ragioni che confutano la decisione di primo grado.
  • Tuttavia, se l'appello contiene argomentazioni di fatto e di diritto atte a comprovare una causa estintiva (es. prescrizione) e tali elementi risultano dagli atti, l'appello non deve essere dichiarato inammissibile per genericità.
  • Quando la prescrizione (o altra causa di non punibilità) si è consumata prima del compimento degli atti necessari per l'impugnazione, il giudice adito deve rilevare la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. se essa risulta dagli atti o dalla documentazione processuale.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'attenzione alle sospensioni processuali e alle specifiche date procedurali; errori di calcolo possono incidere sull'ammissibilità o sull'esito sostanziale.
  • Se la causa di estinzione è accertata e il reato è estinto, devono essere revocate le misure patrimoniali fondate sulla responsabilità penale; per reati commessi prima dell'introduzione di norme successive (es. art. 578-bis), la confisca può essere revocata e, se del caso, sostituita con la confisca per equivalente.
  • Per il difensore: quando si invoca una causa estintiva in appello, illustrarne con precisione il quadro temporale e le sospensioni processuali per rendere evidente la compatibilità con art. 129 c.p.p. e per evitare che la contestazione sia dichiarata generica.

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