Cassazione Penale, Ordinanza n. 08762/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha disposto il versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per furto aggravato pronunciata nei gradi precedenti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna di primo grado di due imputati per furto aggravato. Con un unico atto, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite difensore. L'unico motivo, per come riportato nell'ordinanza, mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, senza allegare specifici travisamenti delle emergenze processuali. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché chiedeva una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e un sindacato di merito sulla motivazione della sentenza impugnata, che non presentava carenze o manifesta illogicità.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, salvo che si deduca uno specifico travisamento delle emergenze processuali.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo quando presenti una carenza radicale o una manifesta illogicità di evidenza macroscopica; non basta la mera diversa lettura del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione non può essere surrettiziamente ricondotto a violazione di legge, salvo che ricorra una espressa previsione sanzionatoria di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.
- L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e, nei casi stabiliti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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