Cassazione Penale, Ordinanza n. 20040/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in procedura di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado in riforma della sentenza del GUP. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per il mancato, o comunque erroneo, proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare cause di immediato proscioglimento nonostante l'accordo raggiunto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi non rinunciati e la pronuncia può definire il grado con riforma concordata della decisione impugnata.
Nel rito ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile in cassazione la mancata motivazione sul proscioglimento immediato, poiché il giudice di secondo grado non deve pronunciarsi su tale profilo al di fuori dei motivi devoluti e non rinunciati.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile il ricorso per cassazione solo per censure relative alla validità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- Sono invece inammissibili le doglianze che ripropongano motivi di appello rinunciati, ivi compresa la lamentata mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
- La mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p. non integra, di regola, vizio deducibile quando la decisione di secondo grado sia stata resa su base concordata e nei limiti dell'effetto devolutivo residuo dell'impugnazione.
- I vizi attinenti alla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè se la pena irrogata sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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