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Sentenza

Sentenza n. 1025/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente il beneficio della carta elettronica del docente per l’importo di 1.500 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza definitiva n. 10/2026 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata al Ministero il 7 gennaio 2026, aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di 1.500 euro, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all’accredito. La decisione era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 18 maggio 2026. Nonostante la notifica, l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha inoltre evidenziato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso, notificato il 19 maggio 2026. Ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata validamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero. Ha inoltre accertato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato, ove non avesse già adempiuto nelle more, a dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto, il termine era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    In caso di insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza oggetto di ottemperanza aveva applicato tale disposizione per riconoscere, sulla somma dovuta, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all’effettivo accredito.

  • art. 74 c.p.a.

    La decisione è stata pronunciata in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un’Amministrazione statale, di una sentenza passata in giudicato e notificata all’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine assegnato con la sentenza, individuando gli atti e le operazioni necessari per conformarsi alla pronuncia.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a un dirigente dell’Amministrazione o dell’articolazione territoriale competente.
  • L’eventuale incapienza dei capitoli di bilancio destinati al pagamento non impedisce l’esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta ricorrere, nei presupposti previsti, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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