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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5425/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore aveva impugnato l'ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Trapani del 15/02/2021 che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi per difetto di notifica, disponendo la restituzione degli atti al PM. Il ricorrente sosteneva che la notifica era stata regolarmente eseguita presso l'abitazione del destinatario a mani di persona convivente (la madre) e deduceva violazione di legge sulle forme di notifica e sul corretto esercizio dell'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Procuratore non avesse denunciato l'abnormità del provvedimento (ossia una illegittima regressione del procedimento), limitandosi a segnalare solo vizi di notifica. La Corte ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, osservando che non esiste una specifica previsione che consenta l'impugnazione autonoma di un'ordinanza dibattimentale che dichiara la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e dispone la restituzione degli atti. Inoltre la regressione del procedimento allo stato delle indagini, a seguito della dichiarazione di nullità, è una conseguenza prevista dall'art.185 comma 3 c.p.p. e non appare manifestamente abnorme. Pertanto il ricorso del PM è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 185, comma 3, codice di procedura penale

    La regressione del procedimento allo stato delle indagini è una conseguenza prevista dalla norma quando sia accertata la nullità degli atti; quindi la restituzione degli atti al PM non costituisce una misura estranea al sistema.

  • Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione

    Non è ammessa impugnazione contro un provvedimento giudiziario se non espressamente prevista dalla legge; va verificata la sussistenza di una norma che consenta l'impugnazione autonoma dell'ordinanza che dichiara nullità e restituisce gli atti.

  • Cass. Sez. 2, n. 47389 del 25/09/2003 (PM in proc. Morleo, Rv.227577)

    Precedente che esclude l'autonoma impugnabilità per violazione di legge del provvedimento che dichiara la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti dipendenti.

  • Cass. Sez. 3, n. 6531 del 23/01/2001 (PM in proc. Turnu, Rv.218717)

    Precedente che afferma l'assenza di rimedio impugnatorio rispetto all'ordinanza dibattimentale che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio se non esiste una norma che la renda espressamente impugnabile.

Massime di principio

  • Verificare sempre se la legge prevede espressamente l'impugnabilità del provvedimento: se manca una norma che autorizzi l'impugnazione autonoma, il ricorso sarà inammissibile.
  • La dichiarazione di nullità di un atto e la conseguente restituzione degli atti al PM per la rinnovazione sono, di regola, una conseguenza prevista dal codice e non costituiscono di per sé una abnormità impugnabile.
  • Se si vuol contestare la regolarità della notifica, occorre articolare la doglianza in termini tali da dimostrare un effetto anomalo o abnorme dell'ordinanza (ad es. illegittima regressione non prevista dalla norma) oppure individuare il rimedio processuale corretto diverso dall'impugnazione autonoma.
  • Richiamare precedenti di Cassazione utili: la giurisprudenza tende a escludere rimedi impugnatori autonomi contro le ordinanze dibattimentali che dichiarano nullità degli atti collegati alla notifica.

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